Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Lett. e: il contenuto della vigente lettera g si trova nella nuova lettera e. Il contenuto della vigente lettera f è stralciato in quanto figura già alla lettera e nonché all’articolo 18 capoverso 5 AP-OADI.

In tutto l’articolo la versione tedesca è adeguata per garantire una formulazione neutra dal punto di vista del genere.

Art. 119a

Cpv. 4: questo capoverso è diventato superfluo in seguito alla digitalizzazione ed è pertanto abrogato. Gli URC e i servizi LPML hanno infatti accesso al sistema d’informazione per il collocamento pubblico (attualmente COLSTA) in virtù dei nuovi articoli 96c capoverso 1bisD-LADI e 35 capoverso 3 lettere d nonché e D-LC.

Art. 119b

Cpv. 1: in seguito a una decisione del Tribunale amministrativo federale9 sono necessari due adattamenti dell’articolo 119b capoverso 1 OADI. Il primo riguarda la terminologia: «attestato professionale federale di consulente del personale» è sostituito con «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e consulenza al personale». Questa denominazione corrisponde a quella delle direttive

dell’Associazione svizzera promotrice per gli esami professionali e professionali superiori in Human Resources (HRSE). Inoltre, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che la delega di competenza all’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) prevista

all’articolo 119b capoverso 1 OADI si fonda su una base legale insufficiente. L’articolo 85b capoverso 4 LADI conferisce infatti al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento. L’articolo 119b capoverso 1 OADI deve pertanto essere modificato di modo che spetti all’ufficio di

compensazione dell’AD decidere se un’altra formazione rispetto a quella di specialista in risorse umane o un’esperienza professionale possa essere ritenuta equivalente.

Art. 119cbis

Cpv. 2 lett. b: la menzione «sistema COLSTA» è sostituita con la denominazione

tecnologicamente neutra di «sistema d’informazione per il collocamento pubblico»

conformemente all’articolo 83 capoverso 1bislettera b D-LADI.

Art. 122

Cpv. 2: La versione francese è adeguata a quella tedesca.

Art. 125

Rimando contenuto nella rubrica: l’articolo 125 OADI è modificato in modo che le

disposizioni siano applicabili a tutti gli organi esecutivi dell’AD. Il rimando agli articoli 79 e 81 capoverso 1 LADI, che riguardano unicamente le casse di disoccupazione, sono pertanto stralciati.

Cpv. 1: questo capoverso è modificato di modo che sia applicabile, oltre che alle casse di disoccupazione, a tutti gli organi esecutivi dell’AD. Nella versione francese la denominazione «dossiers des cas d’indemnisation» è sostituito con «données des cas d’assurance» dato che i dossier non saranno più disponibili in forma cartacea. Inoltre, gli organi esecutivi

dell’AD possono trovarsi a dover trattare dati al di là del termine quadro per la riscossione

9 B-273/2019 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 12/19