Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine

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Rapporto esplicativo

Progetto 2

Ordinanza sui sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sui sistemi d’informazione AD, OSI-AD)

Introduzione

Questa nuova ordinanza sui sistemi d’informazione riprende essenzialmente il contenuto delle ordinanze esistenti relative ai sistemi d’informazione dell’AD (ordinanze SIPAD, COLSTA e LAMDA) e tiene conto delle due nuove piattaforme (piattaforma di accesso ai servizi online e piattaforma del servizio pubblico di collocamento). I nomi dei sistemi non sono più indicati nelle leggi e nelle ordinanze, di modo che le norme rimangano applicabili indipendentemente dalla tecnologia. I termini SIPAD, COLSTA e LAMDA o Job-Room non vengono quindi più utilizzati. Le piattaforme in quanto tali devono essere considerate come banche dati nella misura in cui vi vengono memorizzati dati, anche se solo provvisoriamente. Gli allegati disciplinano separatamente la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei vari organi e servizi per ogni sistema d’informazione.

Titolo

Nel titolo si sottolinea il fatto che i sistemi d’informazione dell’AD e del servizio pubblico di collocamento sono gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD e non dalla SECO. I servizi d’informazione summenzionati sono infatti finanziati dal fondo dell’AD con la partecipazione della Confederazione (art. 84 e 90 segg. LADI). La SECO sostiene dal canto suo unicamente i costi legati alla gestione amministrativa dell’ufficio di compensazione dell’AD (cfr. art. 83 cpv. 3 LADI).

Ingresso

Vengono citati gli articoli di legge che autorizzano il Consiglio federale a emanare disposizioni esecutive.

Sezione 1: Disposizioni generali

Questa sezione definisce l’oggetto dell’ordinanza (art. 1), rinvia alle disposizioni legali specifiche concernenti i titolari dei diritti di accesso e richiama i principi di responsabilità in materia di sicurezza e protezione dei dati, conservazione, archiviazione e distruzione dei dati nonché finanziamento.

L’articolo 2 stabilisce la responsabilità dell’ufficio di compensazione (cpv. 1) e la possibilità di predisporre controlli presso gli organi esecutivi (cpv. 2). Poiché i diritti di accesso sono assegnati dagli organi esecutivi, anche la responsabilità relativa a tali diritti spetta loro (cpv. 3).

L’articolo 3 tratta le questioni relative alla sicurezza e alla protezione dei dati. Il capoverso 1 intende sottolineare la responsabilità di tutti gli organi interessati dalla sicurezza dei dati, mentre il capoverso 2 precisa la responsabilità dell’ufficio di compensazione per quanto riguarda il ripristino dei dati. Il capoverso 3 riguarda il regolamento per il trattamento, che riguarda una prescrizione derivante dall’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 199313

relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Finora questa prescrizione non è stata attuata e si prevede di farlo con la presente modernizzazione dei sistemi d’informazione.

L’articolo 4 riguarda la conservazione dei dati. I principi dell’archiviazione rimangono

invariati, nel senso che i dati personali contenuti nei sistemi gestiti dall’AD non sono

13 RS 235.11 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 16/19