Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 19 pagine

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Rapporto esplicativo

Modifica di un altro atto normativo

Ordinanza del 16 gennaio 199111 sul collocamento (OC)

Oltre a procedere ai necessari adeguamenti materiali, viene colta l’occasione per adeguare dal punto di vista formale e linguistico gli articoli della sezione «Compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro» e per menzionare i sistemi d’informazione.

Art. 51

Cpv. 1: nell’ordinanza mancava una definizione di persone in cerca d’impiego nell’ambito del collocamento pubblico e viene ora aggiunta. L’annuncio per il collocamento può essere effettuato online. Per poter essere identificate, le persone devono tuttavia presentarsi personalmente (colloquio presenziale) presso l’autorità preposta al mercato del lavoro (nella maggior parte dei casi l’URC). Soltanto in seguito all’identificazione una persona è ufficialmente registrata come persona in cerca d’impiego e riceve un accesso sicuro alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento.

Cpv. 2: il contenuto del vigente capoverso 1, leggermente modificato a livello linguistico, è spostato nel capoverso 2.

Cpv. 3: la SECO dirige l’ufficio di compensazione dell’AD, che è responsabile dell’esecuzione dell’AD (art. 83 LADI). Il termine «SECO» è quindi sostituto con «ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione».

Cpv. 4: questo capoverso viene adeguato dal punto di vista linguistico. Non esiste alcuna deroga prevista dalla legge che autorizzi a pubblicare annunci di posti vacanti con un contenuto discriminatorio (art. 3 cpv. 1 LPar12. È tuttavia consentito rivolgersi in modo particolare a uno dei due generi per promuovere l’equilibrio tra i sessi. Non costituiscono una discriminazione i provvedimenti adeguati per la realizzazione dell’uguaglianza effettiva (art. 3 cpv. 13 LPar). Negli annunci di lavoro a volte viene pertanto indicato che la quota di donne o di uomini deve essere rafforzata. Simili indicazioni sono autorizzate. Si possono ricercare esclusivamente persone di uno dei due sessi se ciò rappresenta una condizione indispensabile per l’esercizio di una determinata attività (ad es. modelli/e modelle, attori/attrici, cantanti). In questo caso non vi è discriminazione.

Art. 53b

Cpv. 2 lett. g: nella versione francese questa lettera è adeguata per corrispondere al testo tedesco.

Cpv. 2 lett. h: vengono precisati i dati che devono essere forniti. Le imprese di fornitura di personale a prestito (prestatori) sono considerate datori di lavoro. Il rapporto di lavoro è infatti concluso tra il lavoratore e il prestatore, anche se i servizi del lavoratore vengono forniti a diverse imprese acquisitrici. Per evitare che l’obbligo di annunciare i posti vacanti venga eluso ricorrendo ai servizi di un prestatore, questi ultimi devono indicare il nome dell’impresa acquisitrice nell’ambito dell’annuncio di un posto di lavoro.

Cpv. 3: il posto vacante deve in linea di principio essere annunciato tramite la piattaforma del servizio pubblico di collocamento. Si può tuttavia continuare a ricorrere ad altri canali di comunicazione (e-mail, telefono e colloquio in forma presenziale).

Cpv. 5: la nozione di «conferma» viene completata aggiungendo che si tratta della conferma della pubblicazione sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento. Il termine di cinque

11 RS 823.111

12 Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar, RS 151.1) 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3831617 14/19