Avamprogetto OETV
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 21 pagine
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Esigenze tecniche dei veicoli. O RU 20xx
Art. 94 cpv. 1ter
1terI seguenti autoveicoli pesanti possono superare la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera a purché siano rispettati le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 40 capoverso 1 e lo spostamento laterale di cui all’articolo 40 capoverso 3, e la superficie di carico dietro la cabina non superi 10,5 m di lunghezza:
a. autoveicoli con cabina del conducente aerodinamica allungata conforme all’allegato I appendice 5 del regolamento (UE) n. 1230/2012;
b. autoveicoli con serbatoi di idrogeno per l’alimentazione del veicolo.
Art. 95 cpv. 1bise 1ter
1bisIl peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettera c a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 0,75 t. Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere d, e–g e j a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e in caso di veicoli a emissioni zero al massimo di 2 t.
1terIl peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere h e i a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e in caso di veicoli a emissioni zero al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati nell’articolo 9 capoverso 1 LCStr.
Art. 99 cpv. 2 lett. e
2Il capoverso 1 non si applica:
e. agli autofurgoni della classe N2 nel traffico interno.
Art. 178b cpv. 3
3I ciclomotori aventi una velocità massima per costruzione di oltre 20 km/h o che, con pedalata assistita, possono superare 25 km/h devono, durante la marcia, essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente. Lo strumento deve indicare almeno la velocità effettiva. La velocità indicata non può tuttavia superare la velocità effettiva di oltre il dieci per cento più 4 km/h.
Art. 222q Disposizioni transitorie relative alla modifica del …
1Dal [data entrata in vigore più 5 anni] i ciclomotori già in circolazione devono essere conformi alle esigenze di cui all’articolo 178b capoverso 3. Sono eccettuati i veicoli messi in circolazione prima del 1° gennaio 1970.
2Gli autofurgoni la cui approvazione del tipo è stata effettuata prima del [data entrata in vigore] nonché gli autofurgoni da essa esentati importati o costruiti in Svizzera prima del [data entrata in vigore] possono essere messi in circolazione per la prima volta con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente, per quanto riguarda l’articolo 11 capoverso 2 lettera e numero 1.