Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/49: Legge federale sull'agricoltura. Modifica · 20 pagine
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6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Secondo l’articolo 4 della legge federale del 5 ottobre 199013 sui sussidi, nell’elaborazione, nell’emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità, il Consiglio federale e l’Amministrazione federale si attengono ai principi del capitolo 2 di tale legge.
Il progetto preliminare contiene le basi legali per gli aiuti finanziari, la cui emanazione è stata effettuata in conformità con i principi enunciati nel presente capitolo della legge sui sussidi.
Nonostante la sua dipendenza dalle importazioni di semi di barbabietola da zucchero, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, la produzione di zucchero in Svizzera contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento. L’aiuto finanziario a tempo indeterminato è destinato a contrastare un ulteriore calo della produzione di barbabietole da zucchero per la fabbricazione di zucchero e quindi un peggioramento dell’utilizzo delle capacità di trasformazione esistenti di Zucchero Svizzero SA. La gestione finanziaria si basa sul quadro di pagamento della produzione e dello smercio. I Cantoni erogano direttamente i mezzi finanziari ai produttori di barbabietole da zucchero garantendo un uso efficiente dei fondi.
6.7 Delega di competenze legislative
Il progetto preliminare non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale.
6.8 Protezione dei dati
Secondo l’articolo 17 capoverso 1 della legge del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati (LPD) gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se esiste una base legale. I dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD).
Il progetto preliminare non include alcun trattamento di dati personali. Nei sistemi d’informazione della Confederazione sono e verranno elaborati soltanto i dati relativi al ricevimento degli aiuti finanziari. Poiché questi sistemi d’informazione contengono dati personali, l’autorizzazione al trattamento dei dati e alla consultazione degli stessi viene disciplinata a livello di ordinanza (ordinanza del 23 ottobre 201315 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura); la pertinente base legale è costituita dagli articoli 165c, 165d e 165e LAgr. Nell’ordinanza sono specificati quali servizi possono trattare o consultare i dati e per quali finalità.
13RS 616.1
14RS 235.1