Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/49: Legge federale sull'agricoltura. Modifica · 20 pagine

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I fabbricanti indigeni di prodotti agricoli trasformati possono decidere se intendono soddisfare o meno le condizioni richieste per la valorizzazione dell’indicazione di provenienza Svizzera secondo la legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi. Senza la valorizzazione dell’indicazione di provenienza può essere impiegato lo zucchero importato o lo zucchero fabbricato con barbabietole da zucchero importate o indigene oppure con sciroppo di zucchero importato. Le aziende che usano zucchero indigeno e zucchero importato devono garantire la separazione del flusso di merce, cosa che comporta un ingente onere supplementare soprattutto per le aziende più piccole: la loro posizione nelle negoziazioni sul prezzo con Zucchero Svizzero SA risulta certamente più debole rispetto a quella delle grandi aziende che possono ricorrere allo zucchero importato senza investimenti supplementari.

2.2 Necessità di agire e obiettivi: considerazioni della Commissione

Introdotta nel 2005 nell’ambito degli Accordi bilaterali, la soluzione a doppio zero prevede che non vengano riscossi tributi doganali né vengano concesse restituzioni per lo zucchero nei prodotti alimentari trasformati scambiati tra la Svizzera e l’UE. Tuttavia, le condizioni quadro valide al momento dell’introduzione di questo sistema sono completamente cambiate da allora: l’UE ha soppresso il regime delle quote a fine settembre 2017, liberalizzando i volumi di produzione; contemporaneamente ha soppresso la limitazione all’esportazione. I prezzi sono pertanto drasticamente diminuiti nell’UE, la quale da importatrice netta è passata a esportatrice netta. Questa evoluzione si è anche ripercossa sul prezzo dello zucchero in Svizzera, dove il costo delle importazioni di zucchero è ulteriormente diminuito a causa del franco forte.

Visto questo contesto, la Commissione teme per la produzione di barbabietole da zucchero e la produzione di zucchero in Svizzera. Ritiene infatti che l’UE possa produrre zucchero a una tariffa molto più bassa rispetto alla Svizzera e che l’evoluzione delle condizioni in vigore nell’UE si ripercuota anche sul prezzo del mercato mondiale. La pressione sui prezzi che ne risulta sarebbe tale da mettere a rischio la produzione svizzera di zucchero. La Commissione parte dal principio che se non si agisce, alla fine gli zuccherifici sarebbero costretti a chiudere per mancanza di redditività. La sicurezza dell’approvvigionamento che si basa sulla produzione di zucchero in Svizzera sarebbe compromessa. Lo scopo del progetto è quindi di salvaguardare la catena di valore – dalla coltivazione della barbabietola da zucchero fino alla trasformazione nei zuccherifici – e i posti di lavoro nel settore. Siccome la produzione di zucchero rimane un’attività globale dai costi fissi elevati, sarebbe necessario sfruttare al massimo le capacità di trasformazione dello zucchero per compiere economie di scala.

Considerate le sfide incontestabili che la filiera dello zucchero deve affrontare, il Consiglio federale aveva deciso, da un lato, un aumento del contributo per singole colture a favore della barbabietola da zucchero destinata alla produzione di zucchero da 1800 a 2100 franchi per ettaro e anno nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31

6 RS 232.11