Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/49: Legge federale sull'agricoltura. Modifica · 20 pagine

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3 Punti essenziali del progetto

Il prezzo della barbabietola da zucchero sarà sostenuto anche in futuro, ma viene proposto che gli aumenti temporanei decisi dal Consiglio federale per gli anni 2019– 2021 siano trasformati in sostegni a favore di una coltivazione ecologica della barbabietola da zucchero. Il dazio minimo deve essere mantenuto a tempo indeterminato a partire dal 1° ottobre 2021 e il contributo per singole colture ridotto a 1500 franchi per ettaro e anno dal 2022. Al contempo vengono versati supplementi per la coltivazione biologica (700 franchi per ettaro e anno) e per la coltivazione senza fungicidi e pesticidi (500 franchi). Una minoranza desidera mantenere a tempo indeterminato le misure temporanee del Consiglio federale e versare un supplemento di 200 franchi per ettaro e anno al contributo per singole colture a favore della coltivazione di barbabietole da zucchero secondo le esigenze dell’agricoltura biologica o secondo le direttive della produzione integrata. Occorre quindi completare due articoli nella legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr)7.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 19 cpv. 1 e 2 LAgr

L’articolo 19 viene completato con un capoverso 2 che disciplina l’attuale dazio minimo per lo zucchero, composto dall’aliquota di dazio e dal contributo al fondo di garanzia.

Le disposizioni dell’articolo 5 dell’ordinanza sulle importazioni agricole e la pratica di esecuzione in materia di dazio minimo valida fino a fine settembre 2021 rimangono in vigore. Di conseguenza l’Ufficio federale dell’agricoltura esamina ogni mese le aliquote doganali per lo zucchero delle voci di tariffa 1701 e 1702 e le fissa in considerazione del dazio minimo dell’allegato 1 numero 18 dell’ordinanza sulle importazioni agricole in modo che i prezzi dello zucchero importato più la protezione doganale siano conformi ai prezzi del mercato nell’UE. I contributi al fondo di garanzia continuano a essere fissati conformemente alle disposizioni della legge sull’approvvigionamento del Paese.

Art. 54 cpv. 2bisLAgr

Dal 2022 il contributo per singole colture a favore della barbabietola da zucchero destinata alla produzione di zucchero viene diminuito da 1800 a 1500 franchi per ettaro e anno. Per la coltivazione di barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero secondo le esigenze della produzione biologica è versato un contributo supplementare di 700 franchi o un contributo supplementare di 500 franchi per ettaro e anno in caso di rinuncia all’impiego di fungicidi e insetticidi. Le condizioni per i contributi supplementari, le procedure, i controlli e le sanzioni amministrative devono essere definiti nelle disposizioni di esecuzione.

7 RS 910.1