Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/63: 17.448 n Iv.Pa. Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA · 15 pagine
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utilità pubblica, la Commissione ritiene accettabile queste maggiori distorsioni della concorrenza.
Secondo la maggioranza della Commissione, un aumento del limite della cifra d’affari a 300 000 franchi sarebbe eccessivo perché causerebbe distorsioni della concorrenza nettamente più importanti.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 130 della Costituzione federale (Cost.8), che conferisce alla Confederazione la facoltà di riscuotere un’imposta sul valore aggiunto. Nell’impostazione del regime tributario, per quanto compatibile con il tipo di imposta, il legislatore deve osservare in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). La questione se il principio dell’imposizione secondo la capacità economica si applichi anche all’IVA è oggetto di discussioni controverse9. In base a questi principi, nell’ambito dell’IVA si persegue un’imposizione fiscale quanto più possibile completa di tutti i beni di consumo. La definizione di limiti della cifra d’affari determinanti per l’assoggettamento entra quindi inevitabilmente in conflitto con questi principi. Nel valutare la costituzionalità occorre considerare i costi amministrativi legati all’assoggettamento, che nel caso delle piccole imprese e delle organizzazioni gestite a titolo onorifico sono sproporzionati. Inoltre, le distorsioni della concorrenza sono minime se la cifra d’affari è bassa. Queste considerazioni permettono di giustificare la definizione di limiti della cifra d’affari per l’assoggettamento. Nel definirli occorre notare che più il limite è elevato, maggiori sono i problemi che potrebbero sorgere dal punto di vista costituzionale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La modifica di legge non avrà ripercussioni sui trattati internazionali vigenti e non presenterà contraddizioni con essi.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto prevede una revisione della LIVA e riguarda pertanto disposizioni importanti contenenti norme di diritto che secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera d
8 RS 101
9 Cfr. Klaus A. Vallender/René Wiederkehr, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. a cura di Ehrenzeller/Schindler/ Schweizer/Vallender, Schulthess Verlag, Zurigo 2014, Art. 127 n. marg. 21 seg.