Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/63: 17.448 n Iv.Pa. Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA · 15 pagine

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Riguardo al concetto di utilità pubblica, la normativa in materia di IVA rimanda alla legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD4; art. 56 lett. g LIFD in combinato disposto con l’art. 3 lett. j LIVA). Uno scopo è considerato di utilità pubblica quando è rivolto direttamente, integralmente e durevolmente all’interesse della collettività, ossia quando la cerchia dei beneficiari è aperta e i loro interessi sono preponderanti. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico (art. 56 lett. g LIFD).

Esempio: un centro per la donazione di sangue persegue scopi di utilità pubblica perché gli interessi dei beneficiari delle donazioni prevalgono sugli interessi dei donatori a donare sangue. In considerazione della sua utilità pubblica, il centro beneficia di un’esenzione per quanto riguarda le imposte dirette e del limite più elevato della cifra d’affari nell’ambito dell’IVA. Per contro, un’associazione di ginnastica o un coro di voci maschili non persegue scopi di utilità pubblica perché l’interesse allo svolgimento comune di attività ricreative (auto reciproco) prevale sugli interessi degli spettatori a un incontro di ginnastica o a un concerto (interessi dei «beneficiari»).

2.1.1.3 Prestazioni determinanti per l’applicazione del limite della cifra d’affari

Le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica eseguono generalmente prestazioni escluse dall’imposta, che non sono quindi determinanti per l’applicazione del limite della cifra d’affari. La tabella seguente fornisce una panoramica, non esaustiva, delle prestazioni tipicamente eseguite da queste istituzioni e del loro trattamento fiscale.

Prestazioni escluse

Prestazioni dall’imposta e

Prestazioni eseguite da associazioni imponibili e quindi

quindi non deter-

sportive e culturali senza scopo lucrati- determinanti per

minanti per

vo e gestite a titolo onorifico nonché l’applicazione del

l’applicazione del

da istituzioni di utilità pubblica: limite della cifra

limite della cifra

d’affari d’affari

Prestazioni eseguite nell’ambito

dell’adesione a un’associazione e

X

indennizzate con contributi stabiliti in

conformità degli statuti.

Prestazioni eseguite in caso di vendite

di beneficenza, mercatini dell’usato,

X

cene di gala, tombole e lotterie finaliz-

zati alla raccolta di fondi5.

4 RS 642.11

5 Cfr. n. 2.3