Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/63: 17.448 n Iv.Pa. Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA · 15 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

L’iniziativa parlamentare 17.448 Aumento del limite determinante della cifra d’affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall’IVA è stata depositata il 13 giugno 2017 dal consigliere nazionale Olivier Feller. L’iniziativa intende aumentare il limite determinante della cifra d’affari ai fini dell’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché per le istituzioni di utilità pubblica.

Nella sua seduta del 4 settembre 2018 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) si è occupata dell’iniziativa parlamentare, cui ha dato seguito con 18 voti contro 2 e 4 astensioni.

Il 29 agosto 2019, con 5 voti contro 1 e 2 astensioni, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha aderito alla decisione della CET-N di dare seguito all’iniziativa parlamentare. Conformemente all’articolo 111 della legge sul Parlamento1, la CET-N è stata quindi incaricata di elaborare un progetto di legge entro la sessione autunnale del 2021.

Nelle sue sedute del 7 ottobre 2019 e del 27 gennaio 2020, la CET-N ha discusso una variante di attuazione alternativa rispetto alla soluzione proposta nell’iniziativa (cfr. n. 2.3). La CET-N ha definitivamente respinto questa variante durante la seduta del 18 agosto 2020 e ha approvato all’unanimità l’avamprogetto relativo all’aumento del limite determinante della cifra d’affari a 200 000 franchi. Ha quindi deciso di porre in consultazione l’avamprogetto.

2 Situazione iniziale

2.1 Diritto vigente

2.1.1 Limite determinante per l’assoggettamento di associazioni sportive o culturali e di istituzioni di utilità pubblica

Le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica sono esentate dall’assoggettamento all’IVA se realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’IVA (art. 10 cpv. 2 lett. c della legge sull’IVA [LIVA]2).

1 RS 171.10

2 RS 641.20