Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/63: 17.448 n Iv.Pa. Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA · 15 pagine

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Allo stesso modo, le associazioni non assoggettate all’imposta possono offrire la possibilità di pubblicare pubblicità e annunci sulle riviste di club e associazioni a un prezzo più vantaggioso rispetto alle riviste locali e alle società di affissioni assoggettate all’imposta.

Le stesse considerazioni valgono per le prestazioni escluse dall’imposta eseguite in occasione di manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi. Anche queste prestazioni possono essere offerte a un prezzo inferiore.

2.2 Necessità di agire e obiettivi

L’esperienza ha dimostrato che l’attuale limite della cifra d’affari di 150 000 franchi determinante per l’esenzione dall’assoggettamento all’IVA di associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché di istituzioni di utilità pubblica viene superato abbastanza velocemente. Può essere il caso, ad esempio, di un’associazione sportiva che gestisce una buvette in cui vengono fornite prestazioni della ristorazione. Numerose associazioni sportive e culturali vengono quindi assoggettate all’imposta nonostante la cifra d’affari realizzata serva a finanziare le loro attività e talvolta sia indispensabile per la loro esistenza.

Le associazioni sportive e culturali generalmente sono gestite da volontari. I compiti amministrativi connessi al rendiconto IVA sono difficili da svolgere per i non professionisti, nonostante l’applicazione del metodo delle aliquote forfettarie semplifichi la procedura. Non di rado questi compiti vengono svolti da fiduciari e ciò comporta un onere finanziario per queste istituzioni e associazioni.

Le molte associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico sono attori importanti del sistema di milizia svizzero. Insieme alle istituzioni di utilità pubblica, offrono numerose prestazioni per la nostra società. Un esempio è rappresentato dalle tante associazioni calcistiche che forniscono un contributo prezioso soprattutto per l’integrazione dei giovani. Per questi motivi, la Commissione ritiene opportuno sgravare queste organizzazioni dai suddetti oneri fiscali e amministrativi e promuovere così le loro attività.

2.3 Alternative esaminate e opzione scelta

L’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA prevede l’esclusione dall’imposta per le prestazioni di istituzioni che, in occasione di manifestazioni intese alla raccolta di fondi, svolgono attività escluse dall’imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo. Tale esclusione riguarda anche le istituzioni di utilità pubblica che si occupano di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex).

Affinché le prestazioni eseguite in occasione delle suddette manifestazioni siano escluse dall’imposta, le manifestazioni devono essere intese unicamente a procurare un aiuto finanziario alle istituzioni in questione. Inoltre, le prestazioni devono essere occasionali (al massimo 6 volte l’anno secondo la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC]). L’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA