Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/63: 17.448 n Iv.Pa. Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA · 15 pagine
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menziona tra le manifestazioni le vendite di beneficenza, i mercatini dell’usato e le tombole. Oltre alle manifestazioni esplicitamente indicate nella legge, la prassi dell’AFC include anche le cene di gala, i balli di beneficenza e manifestazioni simili.
Lo scopo della disposizione è evitare che le istituzioni attive, ad esempio, nel settore dello sport o della cultura senza scopo lucrativo siano assoggettate all’imposta semplicemente perché realizzano una cifra d’affari pari o superiore a 150 000 franchi proveniente da prestazioni eseguite nell’ambito di manifestazioni per la raccolta di fondi.
Le istituzioni attive nel settore dello sport o della cultura spesso superano il limite determinante quando organizzano un festival oppure, nel caso dei club sportivi, un torneo dilettantistico. Tali manifestazioni non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA perché, per loro natura, non sono destinate alla raccolta di fondi, ma piuttosto all’intrattenimento e alla socializzazione.
In alternativa all’aumento del limite determinante della cifra d’affari, la Commissione ha pertanto esaminato la possibilità di estendere, mediante adeguamenti redazionali, le esclusioni dall’imposta attualmente previste all’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA affinché includessero le prestazioni eseguite in occasione di tornei dilettantistici o feste. La Commissione voleva valutare, tra le altre cose, se le distorsioni della concorrenza causate dall’estensione delle esclusioni dall’imposta a determinate manifestazioni occasionali fossero minori rispetto a quelle generate da un aumento generalizzato del limite determinante della cifra d’affari.
Dopo un esame approfondito, la Commissione è giunta alla conclusione che questa alternativa all’aumento del limite determinante della cifra d’affari dovesse essere respinta, in particolare a causa dei rischi di abuso che una simile soluzione comporta. Ad esempio, è immaginabile che un’associazione venga costituita esclusivamente per l’organizzazione di una festa o di un torneo dilettantistico al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti all’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA. In questo caso, l’unico scopo dell’associazione sarebbe l’organizzazione della festa o del torneo e non la raccolta di fondi destinati a finanziare le altre attività dell’associazione. Anche specificando nel testo dell’articolo di legge che le organizzazioni il cui unico scopo è organizzare una simile manifestazione non beneficerebbero dell’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA, in fase di attuazione sarebbe molto difficile distinguere queste due situazioni. Una sottrazione d’imposta sarebbe difficile da dimostrare e richiederebbe in ogni caso l’esecuzione di un controllo in loco. Il numero di feste e di tornei dilettantistici che beneficerebbe dell’esclusione dall’imposta potrebbe essere molto più elevato di quanto previsto inizialmente e le distorsioni della concorrenza sarebbero quindi molto più significative rispetto a quelle causate da un aumento modesto del limite determinante della cifra d’affari.
Tale variante potrebbe inoltre provocare un onere amministrativo sproporzionato per le organizzazioni in questione che, nel corso di un anno, potrebbero eseguire sia prestazioni della ristorazione imponibili sia prestazioni escluse dall’imposta, ad esempio in occasione di un torneo dilettantistico. Le organizzazioni dovrebbero pertanto calcolare la quota dell’imposta precedente, non deducibile, connessa alle