Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/63: 17.448 n Iv.Pa. Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

cpv. 2 n. 21 lett. a LIVA) e la locazione di singoli locali in centri espositivi e congressuali (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. f LIVA).

Chi esegue prestazioni escluse dall’imposta e acquista a tal fine prestazioni preliminari non può dedurre l’IVA applicata su tali acquisti (art. 21 cpv. 2 LIVA).

2.1.2 Metodo delle aliquote forfettarie

La LIVA in vigore prevede già uno sgravio amministrativo: le associazioni sportive e culturali nonché le istituzioni di utilità pubblica possono applicare il metodo delle aliquote forfettarie (art. 37 cpv. 5 LIVA e art. 97–100 dell’ordinanza sull’IVA [OIVA6]). Se applicano questo metodo, devono soltanto conteggiare le varie prestazioni imponibili in base alla relativa aliquota forfettaria. Per contro, non devono calcolare l’imposta precedente, il che semplifica notevolmente la tenuta della contabilità e il rendiconto IVA.

2.1.3 Imposizione volontaria delle prestazioni

Spesso per i biglietti d’entrata a manifestazioni culturali e sportive e per le tasse di iscrizione a manifestazioni sportive si opta per un’imposizione volontaria, dal momento che queste prestazioni soggiacciono all’aliquota ridotta del 2,5 per cento (art. 11 in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 2 lett. c LIVA) e che l’IVA addebitata sulle spese necessarie può essere fatta valere come imposta precedente. Poiché su queste spese viene applicata perlopiù un’imposta precedente del 7,7 per cento, di norma risulta un credito anziché un debito d’imposta.

2.1.4 Possibili distorsioni della concorrenza nel diritto vigente

Le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica talvolta sono in concorrenza con le imprese assoggettate all’imposta, in particolare nel settore della ristorazione e in quello pubblicitario. Esempio: la buvette di un’associazione calcistica locale è in concorrenza diretta con un bar o un ristorante. Se non raggiunge il limite della cifra d’affari e non è quindi assoggettata all’imposta, l’associazione calcistica può offrire le sue prestazioni di ristorazione senza applicarvi l’IVA, mentre l’azienda della ristorazione assoggettata all’imposta deve fatturare l’IVA. Le prestazioni dell’associazione soggiacciono quindi unicamente all’imposta precedente, che non può essere dedotta («tassa occulta»). Di conseguenza, l’associazione calcistica può offrire prestazioni di ristorazione a un prezzo inferiore del 5 per cento7 circa (secondo una stima approssimativa) rispetto all’azienda della ristorazione assoggettata all’imposta.

6 RS 641.201

7 L’aliquota saldo per il settore della ristorazione, che tiene conto della quota dell’imposta precedente usuale per il settore, ammonta al 5,1 per cento.