Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/63: 17.448 n Iv.Pa. Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA · 15 pagine
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Per tutte le altre imprese, questo limite della cifra d’affari è fissato a 100 000 franchi (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA).
Il limite della cifra d’affari non è da intendersi come una franchigia. Se viene raggiunto, l’IVA si applica alla totalità delle prestazioni e non soltanto alla parte di prestazioni che supera tale limite.
2.1.1.1 Associazioni sportive e culturali
Lo scopo dell’esenzione fiscale per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico consiste nello sgravare le organizzazioni più piccole, i cui organi di milizia non dispongono di conoscenze fiscali specifiche, dagli obblighi amministrativi e finanziari legati all’assoggettamento all’IVA. Possono beneficiare del limite più elevato della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento le associazioni che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
— si tratta di una persona giuridica che riveste la forma giuridica dell’associazione secondo l’articolo 60 e seguenti del Codice civile3;
— l’associazione è gestita a titolo onorifico. La direzione dell’associazione è assunta da persone che non sono né dipendenti della stessa né sono retribuite per il loro lavoro. Il rimborso delle spese sostenute nell’adempimento dei compiti dell’associazione non è considerato un’indennità finanziaria;
— l’associazione non opera a scopo di lucro. Il fatto di realizzare comunque un profitto non è rilevante se tale profitto viene riutilizzato per gli scopi dell’associazione. Di conseguenza, gli statuti non possono prevedere una distribuzione dell’utile netto ai soci.
Esempio: un’associazione di ginnastica o un coro di voci maschili sono associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico se la loro direzione opera gratuitamente e non vengono distribuiti utili ai soci. Tali associazioni sono esentate dall’assoggettamento all’IVA se realizzano una cifra d’affari pari o inferiore a 150 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta.
Il limite più elevato della cifra d’affari si applica anche ai comitati organizzativi senza scopo lucrativo e gestiti a titolo onorifico che non sono costituiti come associazioni a causa del carattere unico della manifestazione che organizzano.
2.1.1.2 Istituzioni di utilità pubblica
L’aumento del limite della cifra d’affari per le istituzioni di utilità pubblica che operano nell’interesse della collettività è giustificato anche dalla possibilità di sgravarle dagli obblighi amministrativi e finanziari legati all’assoggettamento all’IVA.
3 RS 210