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Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 25 pagine

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Ordinanza del consiglio d’amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione «%ASFF_YYYY_ID»

4Il Consiglio dell’innovazione può prevedere un importo massimo, un’aliquota massima e una durata massima per i sussidi accordati a progetti di piccole e medie imprese.

5L’assunzione delle spese che eccedono i costi di progetto preventivati è retta dall’articolo 9 capoverso 3.

Sezione 5: Assegno per l’innovazione

(Art. 19 cpv. 4 LPRI)

Art. 23 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda per l’ottenimento di un accredito per studi preliminari (assegno per l’innovazione) le piccole e medie imprese con sede in Svizzera.

Art. 24 Tipi di studio preliminare e criteri di valutazione

1Gli studi preliminari devono servire a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti d’innovazione delle imprese. Si tratta in particolare di:

a. studio di idee e sviluppo di concetti;

b. analisi del potenziale innovativo e di mercato di processi, prodotti, servizi o tecnologie.

2La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

a. il contenuto innovativo del progetto rispetto allo stato attuale della scienza e alle soluzioni disponibili per coprire le necessità considerate;

b. il beneficio potenziale per l’impresa risultante dallo studio preliminare;

c. il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;

d. il rapporto costi-benefici.

Art. 25 Assegno per l’innovazione

1Se la domanda è accolta, l’impresa riceve un assegno per l’innovazione utilizzabile a tempo determinato e pari a 15 000 franchi al massimo.

2L’impresa beneficiaria può far valere l’assegno presso un partner di ricerca secondo l’articolo 7 capoverso 2.

3Un’impresa può ottenere al massimo un assegno ogni due anni.