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Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 25 pagine

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Ordinanza del consiglio d’amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 4 Sanzioni

1In caso di comportamento scorretto in ambito scientifico nell’ambito di progetti di cui è chiesta o concessa la promozione, di impiego abusivo di sussidi e accrediti nonché di violazione delle disposizioni applicabili al rapporto di sovvenzionamento, Innosuisse applica le sanzioni seguenti:

a. ammonimento scritto;

b. avvertimento scritto;

c. riduzione, blocco o restituzione dei sussidi;

d. esclusione temporanea da altre procedure di domanda di sussidio.

2Le sanzioni possono essere inflitte singolarmente o in modo cumulativo.

3Il datore di lavoro delle persone sanzionate può essere informato in merito alle sanzioni inflitte.

Art. 5 Obbligo di informare e di valutazione

1Chi beneficia del sostegno di Innosuisse è tenuto, su richiesta, a fornire alla medesima o ai terzi da essa incaricati:

a. tutte le informazioni necessarie per l’accompagnamento e il controllo della promozione;

b. informazioni sullo sviluppo del progetto o dell’impresa dopo la promozione;

c. informazioni sulla qualità del provvedimento di promozione;

d. informazioni sull’impatto della promozione sullo sviluppo del progetto.

2Gli obblighi di cui al capoverso 1 lettere c e d valgono anche per le persone che partecipano a eventi, programmi o provvedimenti analoghi organizzati o finanziati da Innosuisse.

3I terzi incaricati da Innosuisse di realizzare eventi, programmi o provvedimenti analoghi o che beneficiano di un sostegno di Innosuisse per la loro realizzazione sono tenuti a chiedere ai partecipanti, secondo le direttive di Innosuisse, un riscontro sull’effetto e sulla qualità della misura realizzata e a presentare a Innosuisse un rapporto a tale riguardo.

4Gli obblighi definiti dal presente articolo valgono fino a cinque anni dopo la conclusione del provvedimento di promozione o della partecipazione a un evento o a un programma.

Art. 6 Programmi pilota

1Per verificare l’efficacia degli strumenti di promozione previsti agli articoli 20–21 LPRI possono essere realizzati programmi della durata massima di quattro anni.

2Il Consiglio dell’innovazione definisce gli strumenti e le condizioni di promozione e la durata dei programmi.