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Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 25 pagine
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Ordinanza del consiglio d’amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione «%ASFF_YYYY_ID»
2Le aliquote massime dei sussidi per i costi diretti di progetto dei partner di progetto svizzeri sono le seguenti:
a. 100 per cento per i partner di progetto svizzeri;
b. 50 per cento per le piccole e medie imprese che fungono da partner attuatore svizzero; per le giovani imprese che realizzano progetti d’innovazione senza partecipazione svizzera è applicabile l’aliquota massima definita dal Consiglio dell’innovazione secondo l’articolo 19 capoverso 4;
c. 25 per cento per le altre imprese che fungono da partner attuatore svizzero.
3Il calcolo dei sussidi concessi a partner di ricerca svizzeri è retto dall’articolo 9. Sono computabili aggiuntivamente, se sono necessari per la realizzazione del progetto, anche i costi per le misure di coordinamento e i viaggi.
4Nel calcolo dei sussidi concessi a partner attuatori svizzeri sono computabili i costi della loro partecipazione secondo l’articolo 55 capoverso 2.
5Il calcolo dei sussidi concessi a giovani imprese svizzere per progetti d’innovazione senza ulteriore partecipazione svizzera è retto dall’articolo 19. Sono computabili, se sono necessari per la realizzazione del progetto, anche i costi per le misure di coordinamento e i viaggi.
6In casi eccezionali Innosuisse può, d’intesa con l’organizzazione o l’organismo esteri, concedere sussidi per attività di progetto di un partner di ricerca estero.
Art. 55 Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto
Per partecipazione dei partner attuatori si intendono:
a. le spese per il personale dei partner attuatori per il tempo di lavoro effettivamente consacrato e necessario per il progetto, calcolato in base agli importi massimi di cui all’articolo 10 capoversi 1-4;
b. le spese per beni e servizi, se sono necessarie per la realizzazione del progetto;
c. i costi per le misure di coordinamento e i viaggi, purché siano necessari alla realizzazione del progetto; e
d. le prestazioni finanziarie fornite ai partner di ricerca svizzeri per coprire i loro costi di progetto diretti.
Art. 56 Presentazione della domanda
Il calcolo e il versamento dei sussidi overhead sono retti dall’articolo 12.