Progetto
Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 25 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza del consiglio d’amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 9 Calcolo dei sussidi e rimborso di costi supplementari
1Il sussidio è calcolato in base ai seguenti costi diretti di progetto preventivati dai partner di ricerca:
a. spese per il personale secondo l’articolo 10;
b. spese per beni e servizi per la realizzazione del progetto e non attinenti alla dotazione di base di un centro di ricerca;
c. spese di coordinamento nel caso di progetti multidisciplinari con approccio intersistemico e numerosi partner di progetto.
2Sono considerate soltanto le spese assolutamente necessarie per l’adeguata realizzazione del progetto e non coperte dalle prestazioni finanziarie fornite dai partner attuatori ai partner di ricerca secondo l’articolo 11 capoverso 4.
3Le spese che superano i costi di progetto preventivati possono essere rimborsate senza domanda aggiuntiva se:
a. sono necessarie per la realizzazione del progetto; e
b. sono imputabili a modifiche minime del progetto, al rincaro o ad altri motivi che non possono essere influenzati dai partner di progetto.
4Il Consiglio dell’innovazione stabilisce ciò che si deve intendere per modifica minima del progetto secondo il capoverso 3 lettera b.
Art. 10 Spese per il personale
1Sono computabili i salari lordi effettivamente versati ai collaboratori per il tempo consacrato al progetto.
2Il Consiglio dell’innovazione stabilisce gli importi massimi dei salari lordi computabili. Tali importi massimi possono essere superati soltanto se nel caso specifico è comprovato che il contributo dei collaboratori con salario più elevato è indispensabile per la realizzazione del progetto.
3Oltre ai salari lordi, sono computabili anche i contributi del datore di lavoro versati effettivamente secondo la legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), la legge federale del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l’invalidità (LAI), la legge federale del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), la legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. (LPP), la legge del 25 giugno 19828 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e la legge federale del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).