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Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 25 pagine
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Ordinanza del consiglio d’amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione «%ASFF_YYYY_ID»
c. la qualità del concetto e l’idoneità dei metodi e meccanismi per promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie tra gli attori dell’innovazione fondata sulla scienza;
d. le competenze per trattare il tema d’innovazione e coinvolgere gli attori rilevanti;
e. il preventivo, in particolare la plausibilità dei costi dichiarati, il rapporto costibenefici, il livello di autofinanziamento e lo stanziamento di fondi da parte di terzi;
f. il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;
g. le misure per un’equa rappresentanza dei sessi in seno all’organizzazione e per un’equa partecipazione dei sessi alle sue attività;
h. la necessità di promozione da parte di Innosuisse per assicurare il trasferimento di sapere e tecnologia sul tema d’innovazione in questione.
2La ponderazione e la valutazione dei criteri possono essere precisate nell’ambito di bandi per la presentazione di domande.
Art. 49 Durata del sostegno, calcolo dei contributi e accordo sugli obiettivi
1Il sostegno è concesso per un periodo massimo di quattro anni. Può essere prolungato un’unica volta per altri quattro anni al massimo.
2Il sussidio copre una quota compresa tra il 50 e il 90 per cento delle spese dichiarate per l’attuazione delle misure e non deve essere tale da consentire all’organizzazione di conseguire un’utile con le attività promosse. Il criterio determinante per la fissazione del sussidio è la possibilità di ottenere fondi da terzi per la misura di promozione dell’interazione.
3Innosuisse può concludere un accordo sugli obiettivi con l’organizzazione. L’ammontare del sussidio può essere subordinato al raggiungimento degli obiettivi.
4Il Consiglio dell’innovazione definisce i costi computabili.
Sezione 3: Offerte per l’accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale (art. 21 cpv. 1 lett. c LPRI)
Art. 50
1Le offerte per l’accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale sono dirette a persone fisiche e giuridiche:
a. che hanno iniziato a elaborare una domanda di promozione da presentare a Innosuisse;
b. la cui domanda di promozione è stata accolta; o