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Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 25 pagine
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Ordinanza del consiglio d’amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione «%ASFF_YYYY_ID»
c. che hanno ottenuto un finanziamento a progetto nell’ambito di una misura di promozione dell’interazione su un tema d’innovazione specifico.
2L’approntamento di queste offerte può essere demandato a terzi.
Capitolo 6: Cooperazione internazionale
Sezione 1: Disposizioni generali sulla cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri (art. 22 cpv. 1 LPRI)
Art. 51
Innosuisse concorda con organizzazioni e organismi di promozione esteri i dettagli relativi allo svolgimento di cooperazioni.
Sezione 2: Promozione di progetti d’innovazione nell’ambito della cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri (art. 22
cpv. 1 LPRI)
Art. 52 Presentazione della domanda
1Una domanda di sussidio per progetti d’innovazione internazionali deve essere presentata congiuntamente da almeno due partner di progetto; almeno uno dei partner di progetto deve essere un partner di ricerca svizzero e un altro deve essere partner attuatore con sede in Svizzera.
2Se si tratta di promuovere il progetto d’innovazione di un giovane imprenditore ai sensi dell’articolo 18, non occorre necessariamente un partner di ricerca svizzero e la presentazione della domanda è retta dall’articolo 17.
3Possono essere partner di ricerca svizzeri i centri di ricerca e le istituzioni menzionati all’articolo 7 capoverso 2.
Art. 53 Criteri di valutazione
La domanda è valutata in base ai criteri di cui all’articolo 8 e al valore aggiunto della cooperazione internazionale rispetto alla realizzazione di un progetto d’innovazione nazionale.
Art. 54 Calcolo dei sussidi
1I sussidi coprono in totale il 70 per cento al massimo dei costi diretti computabili complessivi di progetto di tutti i partner di progetto svizzeri.