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Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 25 pagine

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Ordinanza del consiglio d’amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 59 Assunzione di obblighi

1Chi si candida come consulente o come mentore deve adempiere, nello svolgere la propria attività per Innosuisse, gli obblighi seguenti:

a. pubblicare il profilo personale di consulente o mentore secondo le prescrizioni di Innosuisse;

b. tutelare la confidenzialità delle informazioni raccolte nel quadro dell’attività di consulente o mentore;

c. preservare la sua indipendenza;

d. dichiarare le sue relazioni d’interesse;

e. rendere conto delle sue attività;

f. partecipare attivamente a provvedimenti di formazione continua e di promozione dell’interazione;

g. collaborare al controllo della qualità della propria prestazione di consulente o mentore.

2I consulenti e i mentori devono fornire la propria prestazione personalmente.

Art. 60 Verifica e durata della qualifica

1Le prestazioni dei consulenti e dei mentori sono valutate almeno ogni quattro anni. Inoltre, Innosuisse può informarsi costantemente sull’andamento della consulenza o del mentorato.

2Se i requisiti di qualità definiti da Innosuisse non sono più soddisfatti, il consulente o il mentore è radiato dall’elenco.

3Un consulente o mentore può figurare nell’elenco per non più di dodici anni.

Art. 61 Esclusione dalla partecipazione finanziaria

1Durante il coaching e nell’anno successivo alla sua conclusione i consulenti non possono partecipare finanziariamente, in via diretta o indiretta, alle giovani imprese coadiuvate.

2Durante il mentorato i mentori non possono partecipare finanziariamente, in via diretta o indiretta, all’impresa coadiuvata.

Sezione 2: Qualificazione dei consulenti

Art. 62

1I consulenti devono offrire le loro prestazioni tramite una società con sede in Svizzera.