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Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 25 pagine

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Ordinanza del consiglio d’amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione «%ASFF_YYYY_ID»

4Il Consiglio dell’innovazione stabilisce in che modo devono essere presentati e conteggiati i costi salariali secondo il capoverso 1 e i contributi alle assicurazioni sociali secondo il capoverso 3. In tale ambito tiene conto delle peculiarità dei vari tipi di centri di ricerca.

5Le spese per il personale riguardanti collaboratori la cui partecipazione al progetto è già finanziata integralmente con risorse appositamente stanziate non sono rimborsate.

Art. 11 Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto

1I partner attuatori devono partecipare ai costi di progetto nella misura del 30–50 / 40–6010 per cento dei costi diretti complessivi computabili del progetto. È fatta salva una partecipazione inferiore o superiore dei partner attuatori secondo l’articolo 19 capoversi 2bise 2terLPRI.

2La partecipazione dei partner attuatori consiste in prestazioni proprie e prestazioni finanziarie fornite ai partner di ricerca.

3Sono computabili come prestazione propria:

a. le spese per il personale dei partner attuatori per le ore di lavoro effettivamente prestate e necessarie per il progetto, calcolate in base agli importi massimi di cui all’articolo 10 capoverso 2;

b. le spese per beni e servizi dei partner attuatori effettivamente sostenute e necessarie per il progetto.

4Le prestazioni finanziarie devono essere definite congiuntamente dai partner di progetto e ammontare almeno al cinque per cento dei costi diretti complessivi del progetto.

5I partner di ricerca devono utilizzare le prestazioni finanziarie dei partner attuatori per coprire i costi diretti del progetto. Ulteriori prestazioni finanziarie dei partner attuatori per coprire costi indiretti di progetto del partner di ricerca non sono considerati come partecipazione dei partner attuatori secondo il capoverso 2.

6Nel caso specifico, l’entità del contributo finanziario può essere ridotta o azzerata, su richiesta o nell'ambito di programmi speciali o di altre misure speciali.

Art. 12 Sussidi overhead

1Il sussidio overhead è calcolato in percentuale dei costi di progetto secondo l’articolo 9.

2L’aliquota applicabile è stabilita anche per l’anno civile successivo e pubblicata nel sito web di Innosuisse. Eventuali differenze sostanziali a livello di costi indiretti (overhead) possono essere considerate nel definire l’aliquota.

3Si applicano le aliquote vigenti al momento della presentazione della domanda.

10 NOTA: al momento dell’avvio della procedura di consultazione il Parlamento non ha ancora deciso definitivamente in merito alla fascia applicabile all’aliquota di partecipazione (Consiglio nazionale: 30-50 %, Consiglio degli Stati: 40-60 %).