Rapporto OTRif
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 15 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo OTRif
Analogamente all’articolo 15, i verbi «esporta, importa, fa transitare» nei capoversi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal verbo «dispone» in modo da chiarire che anche qui si intende il soggetto che dispone il trasporto e non necessariamente il soggetto che lo esegue concretamente.
4.1.16 Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni
Capoverso 1: le espressioni «obbligo di modulo di accompagnamento» e «banca dati» sono sostituite dalle espressioni «obbligo di documentazione» e «sistema di informazione e documentazione».
Capoverso 2: è completato con obblighi di documentazione.
4.1.17 Art. 41 Sistema di informazione e documentazione
Titolo: l’espressione «banca dati elettronica e accesso ai dati» è sostituita dall’espressione «sistema di informazione e documentazione».
Capoverso 1: non si parla più di rilevamento dei dati ma di esecuzione dei processi secondo l’OTRif. Con l’obbligo di modulo di accompagnamento previgente, i dati erano rilevati a posteriori nella banca dati dell’UFAM (manualmente o tramite importazione di file .csv). Con il nuovo obbligo di documentazione, i dati sono disponibili nel sistema in tempo reale e non devono essere aggiornati in un secondo momento.
Capoverso 2: l’articolo 41 OTRif crea la base giuridica per l’esecuzione dei processi nonché per la gestione delle operazioni e per il trattamento dei dati nel settore dei rifiuti in formato elettronico.
4.1.18 Art. 44 Abrogazione e modifica del diritto previgente
L’articolo 44 è abrogato. Il riferimento alle relative modifiche del diritto effettuate in un passato remoto è ormai superfluo. Inoltre, nonostante lo stralcio dell’articolo interessato e dell’allegato 3, le modifiche possono ancora essere ricostruite.
4.1.19 Art. 45 Disposizioni transitorie
Ai sensi dell’articolo 45, la sostituzione dell’obbligo di modulo di accompagnamento con l’obbligo di documentazione diverrà obbligatoria dopo cinque anni dall’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza.
4.1.20 Allegato 1: Documentazione per il traffico di rifiuti in Svizzera
Titolo: l’espressione «moduli di accompagnamento» è sostituita dal termine «documentazione».
1 Contenuto, utilizzazione e forma
Numero 1.1: è stralciato in quanto viene meno l’utilizzazione dei moduli di accompagnamento.
Numero 1.2: qui è disciplinato dove devono essere riportati i dati soggetti a obbligo di documentazione, vale a dire nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM.
Numero 1.2 lettera a:
indicazioni supplementari da riportare prima dell’inizio del trasporto:
numero d’esercizio e
indirizzo e-mail dell’azienda fornitrice.
I dati soggetti a obbligo di documentazione possono essere riportati inizialmente sia dall’azienda fornitrice sia dall’impresa di smaltimento. La conferma delle indicazioni nel sistema di informazione e documentazione è disciplinata nell’articolo 6 e nell’articolo 11 OTRif. Restano validi gli obblighi delle aziende fornitrici ai sensi dell’articolo 4 OTRif.
10/15 153-00010/00001/01046/T493-0047