Rapporto OTRif

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 15 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo OTRif

Numero 1.2 lettera b: i trasportatori non devono riportare alcuna indicazione nel sistema di informazione e documentazione. Gli obblighi dei trasportatori sono disciplinati nell’articolo 13 OTRif. Con lo stralcio della lettera b si evita che i trasportatori possano compiere azioni nel sistema di informazione e documentazione. In passato i trasportatori non erano soggetti ad alcun obbligo di utilizzare la banca dati dell’UFAM e così dovrà essere anche in futuro. Inoltre la consegna dei rifiuti alle imprese di smaltimento corrispondenti è disciplinata nell’articolo 3 e dovrà restare tale anche in futuro.

Numero 1.2 lettera c: viene meno l’indicazione del proprio numero d’esercizio e del numero d’esercizio dell’azienda fornitrice da parte dell’impresa di smaltimento, in quanto tali campi sono compilati automaticamente dal sistema.

Numero 1.3: riformulazione con utilizzo del termine «documentazione» in luogo di «modulo di accompagnamento».

Numero 1.4: spostamento del numero 1.4 allegato 1 all’articolo 11 capoverso 5.

Numero 1.5: il capoverso 1.5 è stralciato. Decade l’obbligo di conservazione da parte dell’azienda fornitrice o la conservazione avviene in formato digitale nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM.

Il numero 1.7 è stralciato.

2 Deroghe

Il numero 2.1 lettera a è stralciato. Il processo è semplificato grazie al disbrigo elettronico dei movimenti di rifiuti in Svizzera, rendendo superflua la semplificazione esistente, vale a dire il modulo di accompagnamento collettivo.

Numero 2.1 lettera b: l’espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «obbligo di documentazione». In caso di trasporti di grosse quantità, lo stesso modulo può essere utilizzato per un periodo massimo di 30 giorni. In analogia, l’obbligo di documentazione consente secondo l’articolo 7 capoverso 1c di utilizzare lo stesso numero per un periodo massimo di 30 giorni.

Numero 2.2: è obsoleto in quanto il processo semplificato si applica anche ai moduli di accompagnamento collettivi.

Numero 2.3: è stralciato. Il processo è semplificato grazie al disbrigo elettronico dei movimenti di rifiuti in Svizzera, rendendo superfluo il modulo di accompagnamento collettivo.

Numero 2.4: questo capoverso è stralciato. L’obbligo di attestare l’avvenuta ricezione nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM è disciplinato nell’articolo 11 capoverso 1.

Il numero 2.5 è stralciato. Si rinuncia all’utilizzazione di moduli di accompagnamento cartacei.

3 Modulo di accompagnamento elettronico

Il numero 3, Modulo di accompagnamento elettronico, diviene obsoleto in quanto in futuro l’obbligo di documentazione diverrà un procedimento standard e non ci saranno più moduli di accompagnamento cartacei. L’obbligo di utilizzare il sistema di informazione e documentazione dell’UFAM è disciplinato nel testo dell’ordinanza.

Il numero 3.1 è ora disciplinato nell’articolo 40 OTRif.

Numero 3.2: la registrazione dei dati da parte del fornitore o dell’impresa di smaltimento è ora disciplinata nell’articolo 4 capoverso 4 e nell’articolo 11 capoverso 1.

11/15 153-00010/00001/01046/T493-0047