Rapporto OTRif
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 15 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo OTRif
dei rifiuti all’azienda fornitrice viene spostato dal numero 1.4 allegato 1 all’articolo 11, capoverso 5.
4.1.8 Art. 12 Obblighi di notifica
Titolo: il titolo è integrato con gli obblighi di notifica per gli altri rifiuti soggetti a controllo. L’obbligo di notifica vale ancora soltanto per detti rifiuti.
Capoverso 1: viene abrogato. La digitalizzazione dell’obbligo di modulo di accompagnamento consente, in Svizzera, di registrare in tempi rapidi nel sistema i dati sui trasporti di rifiuti speciali e di rifiuti soggetti all’obbligo di documentazione. L’obbligo di notifica viene quindi a decadere.
Capoverso 2: l’adattamento del termine di notifica dei dati per altri rifiuti soggetti all’obbligo di controllo senza obbligo di documentazione si basa sull’allegato 1 numero 1.4. e viene così a coincidere con il termine fissato per le piccole quantità (art. 6).
4.1.9 Sezione 3: Trasporto di rifiuti con obbligo di documentazione
Titolo: l’espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «obbligo di documentazione».
4.1.10 Art. 13
Capoverso 1: l’espressione «rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento» è sostituita da «rifiuti dei quali si deve documentare la consegna».
Capoverso 1 lettera a: l’espressione «moduli di accompagnamento» è sostituita dal termine «indicazioni».
Capoverso 2: viene stralciato in quanto le indicazioni relative all’impresa di smaltimento sono descritte nel capoverso 1.
Capoverso 3: l’espressione «sui moduli di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «nel sistema di informazione e documentazione».
4.1.11 Art. 15 Obbligo d’autorizzazione
Nei capoversi 1, 2 e 4 il verbo «esporta» è sostituito dal verbo «dispone» in modo da chiarire che qui si intende il soggetto che dispone l’esportazione e non necessariamente il soggetto che la esegue concretamente. Il trasportatore, se assicura soltanto il trasporto della merce, non è il soggetto disponente ai sensi del presente articolo.
Il traffico di rifiuti, che sia in Svizzera o oltre frontiera, comprende la consegna dei rifiuti da un detentore all’altro. Destinatario delle prescrizioni di diritto amministrativo in materia di esportazione di rifiuti è il rispettivo detentore dei rifiuti (Associazione per il diritto dell’ambiente/Keller Helen (ed.) 2004, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2aedizione, Zurigo/Basilea/Ginevra, commento LPAmb, n. 99 relativo all’art. 30f). Il semplice trasporto non comporta il trasferimento della qualità di detentore al trasportatore. Cfr. al riguardo il commento LPAmb, n. 46f. relativo all’art. 30f. (si applica per analogia anche ai rifiuti diversi dai rifiuti speciali):
«Il traffico di rifiuti presuppone un passaggio di consegna. Poiché nel traffico di rifiuti sono coinvolti almeno due detentori [...], occorre operare un’ulteriore distinzione riguardo al passaggio di consegna: il punto di inizio e di fine del passaggio di consegna corrisponde alla consegna e alla ricezione ai fini dello smaltimento (n. 18). Non vale come passaggio di consegna il termine «trasporto» più volte utilizzato nelle ordinanze vigenti, indicato come operazione preliminare allo smaltimento nell’articolo 7 capoverso 6bis LPAmb. [...]. Il trasporto consente sì il passaggio di consegna, ma soltanto a condizione che vi sia associato uno spostamento spaziale concettualmente non necessario. Il trasporto assume così una funzione ausiliaria per il traffico di rifiuti e non viene trattato alla stregua né di una consegna né di una ricezione (non come passaggio di consegna): il trasporto è il mezzo per raggiungere la
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