Rapporto OTRif

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 15 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo OTRif

2 Aspetti principali del progetto

La revisione dell’OTRif non comporta nuovi obblighi in capo alle imprese e alle autorità, bensì si limita a digitalizzare ulteriori processi attualmente ancora cartacei.

Già oggi i Cantoni registrano le aziende fornitrici di rifiuti speciali e le imprese di smaltimento in veva-online (art. 40 OTRif). Con la revisione dell’OTRif, il numero d’esercizio per un’azienda fornitrice e un’autorizzazione di smaltimento sono richiesti dalle imprese nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM e qui approvati dai Cantoni. Circa il 75 per cento delle imprese utilizza già oggi veva-online per creare moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in territorio svizzero. Ora dovrà essere data la possibilità di documentare digitalmente i movimenti di rifiuti in Svizzera senza doversi portare appresso i moduli di accompagnamento cartacei (obbligo di documentazione). Dopo una fase transitoria di cinque anni (art. 45 OTRif), l’attuale obbligo di modulo di accompagnamento secondo l’articolo 6, l’articolo 11 e l’articolo 13 OTRif sarà completamente sostituito dall’obbligo di documentazione. Le firme richieste sui moduli di accompagnamento ai sensi dell’allegato 1 OTRif numeri 3.3 e 3.5 saranno rimpiazzate dalla comunicazione digitale nel sistema sulla base dell’articolo 59bis LPAmb. Verrà meno la conferma firmata dall’impresa di trasporto ai sensi dell’allegato 1 OTRif numero 3.4. Resta valido l’obbligo ai sensi dell’articolo 13 OTRif, secondo il quale i trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono e devono supporre la natura di rifiuti che devono essere documentati soltanto se le indicazioni richieste per i movimenti di rifiuti sono registrate e se i rifiuti sono etichettati. Il trasportatore rimane soggetto all’obbligo di consegnare i rifiuti da documentare soltanto all’impresa di smaltimento riportata nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM.

Per la presentazione di domande per l’esportazione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo esiste già oggi l’obbligo, sancito dall’articolo 16 capoverso 1 lettera c OTRif, di compilare il modulo di notifica nella banca dati dell’UFAM. Ne consegue che tutti i notificanti utilizzano già oggi veva-online per l’esportazione di rifiuti. La novità consiste nel fatto che la domanda e tutti gli allegati saranno ora presentati all’UFAM in formato completamente elettronico.

Importazione: già oggi le imprese di smaltimento della Svizzera devono confermare l’avvenuta ricezione dei rifiuti importati nella banca dati dell’UFAM. Adesso anche la richiesta di un cosiddetto consenso preliminare secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell’OCSE dovrà essere presentata nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM. Il consenso preliminare consentirà all’UFAM di rilasciare il consenso all’importazione per un periodo massimo di tre anni invece di un solo anno. La richiesta di un consenso preliminare sarà elaborata dai Cantoni e dall’UFAM sempre nel sistema.

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