Rapporto OTRif
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 15 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo OTRif
destinazione del passaggio di consegna associato a uno spostamento spaziale. Soltanto quando il trasportatore compie azioni di smaltimento supplementari (in particolare, deposito intermedio), entra in gioco il concetto di passaggio di consegna. Illustrazione: la Posta e i suoi impiegati e appaltatori non partecipano direttamente alla corrispondenza tra due aziende anche se svolgono funzioni ausiliare per la trasmissione, e lo stesso vale nel caso dei trasportatori per il traffico di [rifiuti]».
Destinatario dell’obbligo di autorizzazione è quindi il detentore originario dei rifiuti (il fornitore, ossia solitamente il venditore in Svizzera) e non il trasportatore.
Il destinatario della disposizione penale applicata in caso di violazione di tale obbligo di autorizzazione deve essere la stessa persona. Cfr. al riguardo il commento LPAmb, n. 88 relativo all’articolo 61: «L’autore del reato è chi lede gli obblighi comportamentali emanati dal Consiglio federale secondo l’articolo 30g cpv. 1». È vero che nella conclusione si legge «Sono interessate tutte le persone che si occupano dei rifiuti, che si tratti di fornitori, trasportatori, destinatari o organizzatori del traffico di rifiuti disposto dalla Svizzera all’estero». La qualità di autore del reato può tuttavia riferirsi ai trasportatori soltanto in caso di violazione degli obblighi del trasportatore (art. 13 OTRif) e non in caso di violazione dell’obbligo d’autorizzazione. Una persona non può incorrere in un reato per violazione di un obbligo comportamentale di cui non è destinataria. Per tale motivo l’esportatore (soggetto disponente/venditore in Svizzera) è l’autore principale del reato in caso di violazione dell’obbligo d’autorizzazione. Una responsabilità del trasportatore in senso stretto potrebbe configurarsi al massimo come correo o complice.
Con questo adeguamento avviene inoltre un allineamento alla formulazione della Convenzione di Basilea.
4.1.12 Art. 16 Domanda
Capoverso 1 lettera c: «compilato nella banca dati elettronica dell’UFAM» viene stralciato. Le modalità di inoltro della domanda sono disciplinate nel capoverso 2.
Capoverso 2: nel capoverso 2 viene specificato che la domanda deve essere inoltrata tramite il sistema di informazione e documentazione dell’UFAM. Ove necessario (p. es. dietro richiesta dell’autorità straniera), occorre inoltrare documenti quali gli originali di garanzie finanziarie e contratti. Con la trasmissione digitale delle domande decade l’obbligo di inoltrare una copia dei documenti. Queste parti di frase («una copia per ciascuno») sono stralciate.
4.1.13 Art. 20 Garanzia finanziaria
Come nell’articolo 15, il verbo «esporta» nel capoverso 1 è sostituito dal verbo «dispone» in modo da chiarire che anche qui si intende il soggetto che dispone l’esportazione e non necessariamente il soggetto che la esegue concretamente.
4.1.14 Art. 24 Limitazione della durata del consenso
Con l’ampliamento dell’articolo 24 OTRif viene creato l’obbligo di inoltrare nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM le richieste di consensi triennali all’importazione di rifiuti secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell’OCSE. Ciò serve a standardizzare l’applicazione della legislazione da parte dei Cantoni per quanto riguarda il consenso, nonché ad accelerare lo svolgimento della registrazione, attualmente manuale, da parte dell’UFAM.
4.1.15 Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento
Capoverso 2 e capoverso 5 lettera c: l’espressione «banca dati elettronica» è sostituita dall’espressione «sistema di informazione e documentazione».
9/15 153-00010/00001/01046/T493-0047