Rapporto OTRif

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 15 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo OTRif

4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

4.1.1 Art. 2 cpv. 2 lett. b e c

L’espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «obbligo di documentazione». L’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) è adattata di conseguenza.

4.1.2 Art. 4 cpv. 4 Richiesta del numero d’esercizio da parte delle aziende fornitrici

La registrazione delle aziende fornitrici nella banca dati dell’UFAM (veva-online) è oggi affidata agli uffici cantonali dell’ambiente, che assegnano loro un numero d’esercizio. Con il nuovo sistema di informazione e documentazione dell’UFAM, le aziende fornitrici devono registrarsi autonomamente e richiedere un numero d’esercizio al Cantone. Anche l’assegnazione del numero d’esercizio da parte dell’ufficio cantonale dell’ambiente avviene nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM. Decade così la registrazione manuale dei dati da parte degli uffici cantonali dell’ambiente. La registrazione avviene nel sistema centrale di accesso e autorizzazione dell’Amministrazione federale (eIAM.admin.ch). I siti esistenti nel sistema precedente veva-online e i relativi utenti vengono migrati.

4.1.3 Art. 6 Obbligo di documentazione

L’attuale obbligo di modulo di accompagnamento, che impone di portare con sé un modulo di accompagnamento cartaceo in triplice copia, è sostituito dal cosiddetto obbligo di documentazione. Le indicazioni da riportare nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM corrispondono ampiamente all’odierno modulo di accompagnamento ai sensi dell’allegato 1 numero 1 OTRif. Le modifiche riguardanti in particolare gli ambiti «trasportatore», «obbligo di conservazione» e «firma» sono illustrate nel sottocapitolo relativo all’allegato 1 numero 1. Diversi campi obbligatori previsti dall’obbligo di documentazione sono precompilati dal sistema (p. es. numero d’esercizio, nome, indirizzo ecc.) e vengono quindi stralciati dall’allegato 1 numero 1 OTRif. Il sistema rileva quale utente ha registrato o modificato quali dati e quando.

Capoverso 1: l’espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «obbligo di documentazione».

Capoverso 2: l’espressione «moduli di accompagnamento» è sostituita dal termine «documentazione».

Il capoverso 2 lettera a è integrato con «riportare [...] nel sistema di informazione e documentazione». Il termine per l’inserimento dei dati riguardanti le piccole quantità è stabilito sulla base dell’allegato 1 capoverso 1.4. L’obbligo di conservare un documento sulla consegna viene a decadere in seguito alla registrazione della documentazione nel sistema di informazione e documentazione.

Capoverso 2 lettera b: la deroga all’obbligo di documentazione per la restituzione merci descritta nella versione attuale dell’OTRif viene stralciata in quanto qui non si parla di rifiuti ma di prodotti, disponibili nella loro composizione immutata, ovvero nell’imballaggio originale. Il concetto di rifiuto non è quindi dato, il diritto in materia di rifiuti non è applicabile. L’obbligo di documentazione decade. Le altre deroghe all’obbligo di documentazione permangono, dato che si tratta di rifiuti. Le disposizioni finora riportate alla lettera c figurano ora alla lettera b.

Capoverso 2 lettera c: le disposizioni precedentemente riportate alla lettera d sono ora indicate alla lettera c.

Capoverso 2 lettera d: le disposizioni precedentemente riportate alla lettera e sono ora indicate alla lettera d.

6/15 153-00010/00001/01046/T493-0047