Rapporto OTRif

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 15 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo OTRif

4.1.4 Art. 7 Etichettatura dei rifiuti speciali

Capoverso 1: l’obbligo di etichettare i rifiuti speciali è mantenuto e integrato con un numero generato dal sistema di informazione e documentazione dell’UFAM. Questo serve per l’assegnazione univoca dei rifiuti ai dati nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM e viene generato per ogni singolo movimento. È così garantita un’identificazione univoca della consegna. Occorre inoltre indicare il codice e la designazione dei rifiuti. Poiché durante il trasporto non sarà più necessario portarsi appresso documenti d’accompagnamento cartacei, il tipo di rifiuti potrà quindi essere individuato rapidamente nel caso in cui non fosse disponibile alcun apparecchio mobile per la scansione di tutte le indicazioni contenute nei documenti.

Capoverso 2: questa disposizione si applica per esempio per le piccole quantità e deve essere mantenuta. L’espressione «moduli di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «devono essere documentati».

4.1.5 Art. 9 Domanda d’autorizzazione

Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale per ogni unità locale. Oggi queste domande sono presentate direttamente al Cantone, il quale è tenuto a trasferire manualmente nella banca dati esistente dell’UFAM le indicazioni relative ai codici dei rifiuti approvati e ai metodi di smaltimento. Con la revisione dell’OTRif, la domanda d’autorizzazione dovrà essere presentata nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM (cpv. 2), riducendo così l’onere per il rilevamento dei dati da parte dei Cantoni.

4.1.6 Art. 10 Rilascio dell’autorizzazione

Anche l’esame e il rilascio dell’autorizzazione da parte del Cantone avvengono nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM (cpv. 1 e 2). Il capoverso 4 è stralciato in quanto viene meno il trasferimento dei dati nella banca dati da parte del Cantone (cfr. spiegazioni sull’art. 9). Il capoverso 3 cambia numerazione diventando il capoverso 4.

4.1.7 Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di documentazione

Titolo: l’espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «obbligo di documentazione». Resta valido l’obbligo esistente in capo alle imprese di smaltimento di effettuare un controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di documentazione.

Capoverso 1: l’espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «obbligo di documentazione». La ricezione è confermata nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM.

Capoverso 1 lettera b: l’espressione «sui moduli di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «nel sistema di informazione e documentazione».

Capoverso 2: l’espressione «i moduli di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «nel sistema di informazione e documentazione».

Capoverso 4: l’espressione «obbligo di modulo di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «obbligo di documentazione». L’espressione «sui moduli di accompagnamento» è sostituita dall’espressione «nel sistema di informazione e documentazione». Se l’impresa di smaltimento non può ricevere i rifiuti, deve documentarlo nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM.

Capoverso 5: l’obbligo per le imprese di smaltimento di documentare l’avvenuta ricezione nel sistema di informazione e documentazione dell’UFAM entro 25 giorni lavorativi dalla consegna

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