Progetto
Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
742.141.1 Ferrovie
Art. 5bbisCertificato di sicurezza dell'Agenzia dell’Unione europea per le
ferrovie
1L'Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) può rilasciare certificati di sicurezza validi in Svizzera.
2Le domande di rilascio di certificati di sicurezza che abbiano validità in Svizzera e in almeno un suo Paese confinante devono essere presentate all'ERA.
Art. 5c cpv. 1
1
Il richiedente deve garantire con il suo sistema di gestione della sicurezza secondo l’articolo 4 Lferr che le prescrizioni sono rispettate e tutti i rischi legati all’esercizio sono controllati e gestiti.
Art. 5f cpv. 1
1Se un’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza dell’ERA, l’UFT può rinunciare a verificare se sono soddisfatti i requisiti il cui adempimento risulta dal certificato stesso.
Art. 5g Rapporto annuale delle imprese ferroviarie
Le imprese ferroviarie presentano annualmente all’UFT, entro il 31 maggio, un rapporto relativo all’anno civile precedente con le indicazioni secondo:
a. l'articolo 9 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2016/7982;
b. l'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 402/20133; e
c. gli allegati I numero 4.5.1.2 e II numero 4.5.1.2 del regolamento delegato (UE) 2018/7624.
Art. 5h Rapporto annuale dell'UFT
1L’UFT pubblica annualmente gli indicatori comuni di sicurezza (CSI) di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/7985.
2Pubblica un rapporto annuale sulla sua attività in veste di autorità di vigilanza che contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798.
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.
3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009, GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g lett. a.