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Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 11 pagine
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742.141.1 Ferrovie
2Per il rapporto sulla sicurezza deve basarsi su un’analisi del contesto e della sicurezza in cui sono appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull’esercizio; occorre tener conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell’impianto ferroviario e delle sue adiacenze o del veicolo e definire le misure necessarie.
3Nel rapporto sulla sicurezza deve inoltre illustrare se si tratta di una modifica rilevante ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.
4Se si tratta di una modifica rilevante, deve effettuare una valutazione dei rischi applicando il procedimento di gestione dei rischi secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. È inoltre necessario un rapporto di valutazione sulla sicurezza redatto da un organismo di valutazione del rischio.
Art. 6 cpv. 4
4L’UFT può, nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati attestati di sicurezza conformemente all’articolo 5l.
Art. 8 cpv. 1, 1bise 3
1È richiesta un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 18w Lferr per la messa in esercizio di impianti ferroviari modificati in modo rilevante.
1bisÈ richiesta un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 18wbisLferr per la messa in esercizio di veicoli nuovi oppure modificati in modo rilevante.
3Se è richiesta un’autorizzazione d’esercizio, l’impresa ferroviaria presenta all’UFT un attestato di sicurezza conformemente all’articolo 5l.
Art 8a Verifica dell'attestato di sicurezza
1L’UFT verifica, nell'ambito della procedura di rilascio di un'autorizzazione d'esercizio, la completezza dell’attestato di sicurezza. Sulla base dello stesso verifica inoltre se sono realizzate le misure indicate nel rapporto sulla sicurezza.
2Può controllare attestati di sicurezza mediante esame diretto dell’impianto ferroviario o del veicolo.
Art. 8b e 8c
Abrogati
Art. 9 cpv. 1 e 5
1
L’UFT vigila in funzione dei rischi che i requisiti di sicurezza siano rispettati.
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g lett. b.