Progetto
Consultazione 2021/124: Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE - 2a fase · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza sulle ferrovie 742.141.1
5
La vigilanza sugli organismi di valutazione del rischio riconosciuti dall'UFT (art. 15v) è retta dall'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 402/20139.
Art. 10 cpv. 5
5
La responsabilità delle altre persone che hanno un impatto sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario è retta dall'articolo 4 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2016/79810.
Art. 10a Misure in caso di rischi per la sicurezza individuati
Chi viene a conoscenza di un rischio per la sicurezza deve adottare le misure del caso. Tra queste rientra anche il necessario scambio d'informazioni con gli altri responsabili e interessati.
Art. 10b Controlli prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati
Prima di utilizzare un veicolo, l'impresa ferroviaria deve controllare che sia:
a. stato autorizzato all'esercizio o alla messa in circolazione e registrato;
b. compatibile con le tratte utilizzate secondo:
1. per le tratte non interoperabili: il registro dell'infrastruttura,
2. per le tratte non interoperabili: le informazioni fornite gratuitamente dal gestore dell'infrastruttura;
c. adeguatamente integrato nella composizione del treno.
Art. 12 cpv. 5
5
L’UFT provvede a prescrizioni sull’esercizio delle ferrovie per quanto possibile uniformi.
Art. 15a cpv. 1, frase introduttiva
1
Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla costruzione e all’esercizio di:
Art. 15b cpv. 2
2
L'UFT, tenendo conto del diritto internazionale, emana:
a. le disposizioni d'esecuzione tecniche e operative per i sottosistemi e i componenti d'interoperabilità;
b. nei casi di cui all'articolo 13 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/79711, le prescrizioni nazionali per l'applicazione dei requisiti essenziali.
9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g lett. b.
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.
11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.