Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 15 pagine
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comportamenti scorretti e irregolarità sia ostacolata da questioni formali o amministrative.
Lettera b: la paura di ritorsioni o di altre conseguenze può costituire uno dei principali motivi per cui le persone direttamente interessate da comportamenti scorretti o irregolarità, o che ne sono a conoscenza, decidono di non denunciare tali fatti. È quindi essenziale che la segnalazione possa esser effettuata in modo anonimo o che le persone siano identificabili dal servizio di segnalazione ma la loro identità sia trattata in modo confidenziale.
Lettera c: il servizio di segnalazione deve trattare tutti i casi di comportamenti scorretti e irregolarità in ambito sportivo che gli vengono segnalati, indipendentemente dal fatto che sia coinvolta un’organizzazione facente parte della struttura associativa di Swiss Olympic o un’organizzazione indipendente da quest’ultima.
Lettera d: Se il servizio di segnalazione constata comportamenti scorretti o irregolarità che giustificano la trasmissione del caso all’organo disciplinare, deve informare contemporaneamente l’UFSPO in merito ai fatti, per consentirgli eventualmente di svolgere a sua volta accertamenti e adottare misure amministrative contro la persona o l’organizzazione responsabile. L’obbligo di comunicazione dei dati richiesti da parte delle organizzazioni in questione e il diritto dell’UFSPO di trattarli derivano dall’articolo 2 capoverso 2 e dall’articolo 9 lettera f in combinato disposto con l’articolo 10 lettera e della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)7.
Art. 72f Organo disciplinare
Non è sufficiente constatare la presenza di comportamenti scorretti o irregolarità in ambito sportivo, occorre anche contrastare tali comportamenti attraverso misure disciplinari adeguate.
Per migliorare la credibilità e la legittimazione delle decisioni, i comportamenti e le circostanze devono essere valutati da un organo indipendente. Tale indipendenza deve essere garantita in primo luogo rispetto alle federazioni interessate dai fatti. L’attuale organo disciplinare di Swiss Olympic è, secondo il suo Statuto (n. 3.1 dello Statuto del 26 novembre 2019), un organo interno di Swiss Olympic. È indipendente da tutti gli altri organi di Swiss Olympic (n. 7.1) e i suoi membri sono designati dal Parlamento dello sport di Swiss Olympic (n. 4.2 cpv. 2). Dispone di un proprio budget (n. 7.3 cpv. 3) stabilito dal Parlamento dello sport (n. 4.2 cpv. 2) e deve redigere un rapporto al Parlamento dello sport sull’utilizzo di tale budget (n. 7.3 cpv. 4). La sua indipendenza è messa in discussione dall’appartenenza formale a Swiss Olympic, perlomeno nei casi che riguardano l’associazione mantello stessa.
L’organo disciplinare deve trattare tutti i casi trasmessigli dal servizio di segnalazione, indipendentemente dal fatto che questi riguardino organizzazioni facenti parte della struttura associativa di Swiss Olympic o organizzazioni sportive indipendenti dall’associazione mantello. In quest’ultimo caso l’organo disciplinare può tuttavia imporre solo sanzioni che non concernono l’appartenenza a una federazione o società.
In base al principio di trasparenza di cui all’articolo 72b lettera b numero 1 l’organo disciplinare è tenuto a rendere pubbliche le proprie decisioni. In tale contesto deve tutelare in modo adeguato i diritti della personalità delle persone coinvolte. Al contempo l’organo disciplinare deve però comunicare le proprie decisioni anche all’UFSPO, che in virtù dell’articolo 9 lettera f in combinato disposto con l’articolo 10 lettera e LSISpo è autorizzato a trattare i relativi dati. Tali informazioni servono all’UFSPO, eventualmente insieme ad altri accertamenti effettuati dall’UFSPO stesso, per verificare le decisioni in merito agli aiuti finanziari o ai riconoscimenti quale quadro nei programmi di promozione Gioventù e Sport e Sport per gli adulti Svizzera.
7RS 415.1
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