Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 15 pagine
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Lettera c: i principi della Carta etica non si limitano a impedire e proteggere da comportamenti scorretti e irregolarità, ma esigono un impegno attivo da parte delle organizzazioni e dei responsabili in diversi ambiti. In particolare i principi 3, 4 e 5 chiedono di «rafforzare», «incoraggiare» e «educare».
Lettera d: per gli atleti praticare sport significa, occasionalmente o regolarmente, arrivare al limite delle proprie forze fisiche o psichiche. Questa condizione aumenta il rischio di incidenti. Sebbene non sia possibile evitarli del tutto, occorre ridurre al minimo il relativo rischio. Le organizzazioni sportive che richiedono contributi federali devono adottare misure adeguate ed efficaci per migliorare la sicurezza degli atleti e proteggerli così al meglio da incidenti e lesioni.
Art. 72c Disposizioni dell’associazione mantello
Nel suo ruolo di associazione mantello delle federazioni sportive svizzere Swiss Olympic concretizza la Carta etica, che è formulata in modo molto generale, nei regolamenti associativi. Le misure efficaci dei beneficiari di contributi devono basarsi sulle disposizioni dell’associazione mantello riguardanti i punti definiti nei capoversi 1 e 2. L’attuazione di queste regole costituisce un criterio per valutare se un’organizzazione sportiva metta in atto un impegno efficace a favore dello sport corretto e sicuro.
Il 26 novembre 2021 Swiss Olympic ha già emanato, attraverso una decisione del suo organo più importante, il Parlamento dello sport, una parte delle disposizioni enunciate nell’articolo 72c. I regolamenti devono però essere completati così da includere tutti i punti enunciati nell’ordinanza, tra i quali figurano in particolare le disposizioni in merito a una buona organizzazione e amministrazione.
Capoverso 1 lettera a: Swiss Olympic deve tradurre i principi della Carta etica in obblighi di comportamento concreti. Occorre illustrare ai responsabili non solo quali pratiche siano da condannare (obblighi di astensione), ma anche quali compiti debbano assumere attivamente (obblighi di azione). Numero 1: protezione dalla discriminazione: il numero 1 si rifà al primo principio della Carta etica
(Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona). Il concetto di non discriminazione è alla base del principio costituzionale di uguaglianza giuridica garantito dall’articolo 8 della Costituzione federale (Cost.) e rappresenta quindi un valore implicito. Tuttavia, dal momento che secondo il Tribunale federale6 il principio di non discriminazione statuito dalla Costituzione federale non è direttamente opponibile a terzi nei rapporti tra privati, ovvero è applicabile solo nel rapporto tra il cittadino e lo Stato, è importante che tale concetto sia espressamente sancito nei regolamenti delle organizzazioni sportive.
La discriminazione è una forma particolarmente estrema di disparità di trattamento, che presuppone un trattamento giuridicamente ineguale e sussiste quando una persona è trattata in modo diverso a causa dell’appartenenza a un determinato gruppo o di una caratteristica personale quale sesso, appartenenza sociale o etnica, lingua, religione, convinzioni politiche, età, disabilità, orientamento sessuale o altre caratteristiche che rappresentano una parte fondamentale e irrinunciabile (o a cui si può rinunciare solo con grande difficoltà) dell’identità di un individuo.
Numero 2: protezione dalla violenza fisica, dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali: il numero 2 si rifà
ai principi 4 e 6 della Carta etica (Incoraggiare rispettosamente senza esagerare; Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali). Tale principio fa riferimento al bene giuridico, tutelato dal diritto penale, dell’integrità fisica e sessuale ed è volto a proteggere da qualunque tipo di reato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un reato perseguibile d’ufficio o punito soltanto a querela di parte. Dal momento che il corpo è al centro dell’attività sportiva, questa è particolarmente esposta al pericolo di molestie. Contatti fisici e tocchi, se
6 DTF 137 III 59, 61 consid. 4.1 Seite 4