Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 15 pagine
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Art. 72g Procedure dinanzi al servizio di segnalazione e all’organo disciplinare
Capoverso 1: nell’ambito della concezione delle procedure giuridiche delle federazioni merita particolare attenzione la tutela dei giovani atleti che segnalano comportamenti scorretti di cui sono vittime. Allo stesso tempo occorre garantire alle persone oggetto di inchieste disciplinari una procedura corretta secondo gli standard dello Stato di diritto. Questo principio è ancora più importante dal momento che le accuse relative ai comportamenti scorretti possono essere sollevate anche in forma anonima. Questa possibilità non deve generare svantaggi per le persone o le organizzazioni oggetto della segnalazione.
I requisiti principali che le procedure dinanzi al servizio di segnalazione e all’organo disciplinare devono soddisfare sono pertanto sancite a livello normativo. La loro attuazione rappresenta allo stesso tempo una condizione per il servizio di segnalazione e l'organo disciplinare per l’ottenimento di aiuti finanziari da parte della Confederazione.
Singole questioni inerenti alla collaborazione tra servizio di segnalazione e organo disciplinare saranno disciplinate nei relativi regolamenti, ad esempio se l’organo disciplinare possa svolgere a sua volta accertamenti aggiuntivi dei fatti o se possa ritrasmettere determinati casi al servizio di segnalazione per ulteriori accertamenti.
Capoverso 2: tra gli strumenti previsti per garantire una procedura corretta figura anche la possibilità, per la persona oggetto di una decisione, di avvalersi di un efficace rimedio giuridico.
Per la composizione delle controversie in ambito civile di norma sono competenti i tribunali ordinari. In un contesto in cui gli affari giuridici hanno carattere sempre più internazionale e risultano quindi sempre più complessi, i tribunali arbitrali assumono tuttavia un ruolo significativo e rappresentano un’alternativa ai tribunali ordinari in virtù dell’autonomia privata. Questo discorso vale anche in ambito sportivo, dove i tribunali arbitrali risultano importanti per l’attuazione uniforme delle regole sportive a livello internazionale, nonché per la possibilità di prendere decisioni rapide attraverso tribunali arbitrali specializzati, che in alcuni casi possono riunirsi ad hoc in occasione di grandi competizioni sportive internazionali. L’arbitrato in ambito sportivo non è del tutto privo di controversie. Il principio secondo il quale le parti devono approvare volontariamente un compromesso è fortemente relativizzato dalla posizione – di fatto – di monopolio delle federazioni sportive. Nonostante ciò la validità dei compromessi è stata finora sostanzialmente tutelata nelle decisioni dei massimi tribunali, anche a causa di una mancanza di alternative pratiche per lo sport internazionale. Per risolvere le controversie tra federazioni, nonché tra federazioni e membri, si ricorre quindi all’arbitrato.
Gli argomenti a favore dell’esclusività dei tribunali arbitrali sportivi non possono tuttavia esser fatti valere quando si tratta del rispetto dei principi etici, e in particolare della protezione di bambini e giovani, o di questioni relative all’organizzazione interna (governance) di una società o di una federazione. In questi ambiti i tribunali civili ordinari hanno un’esperienza quanto meno paragonabile a quella dei tribunali arbitrali. Per di più, in futuro, anche individui e organizzazioni che non sono membri di Swiss Olympic o di una sottorganizzazione saranno assoggettati alle decisioni dell’organo disciplinare (art. 72d). Non si potrà quindi escludere la possibilità di opporsi alle decisioni dell’organo disciplinare davanti a un tribunale ordinario (alla base di tale principio vi è il diritto di contestare di cui all’articolo 75 del codice civile). Fanno eccezione solamente i procedimenti disciplinari che hanno per oggetto la violazione di regole che tutelano la correttezza della competizione sportiva. Tali violazioni sono giudicate dal Tribunale arbitrale internazionale dello sport sulla base di criteri unitari.
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