Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 15 pagine
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anche l’attuazione e il rispetto degli stessi. I collaboratori devono essere scelti, formati e controllati rispettando criteri qualitativi e quantitativi sufficienti e i portatori di interessi devono essere formati, informati e assistiti in merito agli eventuali rischi relativi integrità all’interno dell’organizzazione. Trascurare tali obblighi comporta una responsabilità per le azioni delle rispettive persone ai sensi dell’articolo 72h.
Lettera c: la creazione di un servizio di segnalazione indipendente è uno degli elementi fondamentali che consentirà in futuro di individuare e accertare comportamenti scorretti e irregolarità in ambito sportivo. Sulla base degli accertamenti e dei rapporti del servizio di segnalazione, un organo disciplinare indipendente da quest’ultimo comminerà eventuali sanzioni o adotterà misure di diritto associativo.
Swiss Olympic ha quindi la responsabilità non solo di concretizzare la Carta etica dal punto di vista dei contenuti, ma anche di garantire che vengano creati gli strumenti necessari per identificare, verificare e sanzionare i casi di comportamenti scorretti e irregolarità. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate, non discriminatorie e ammonitrici. Ovviamente possono essere comminate solo sulla base di una procedura corretta, che tuteli i diritti delle persone coinvolte e che possa essere sottoposta a una verifica.
Lettera d: i compiti «formazione, informazione, consulenza, ricerca, documentazione e controlli» sono stati formulati sulla base dei compiti svolti da Antidoping Svizzera secondo l’articolo 73 capoverso 2 OPSpo. Tali compiti coprono l’intero ambito della prevenzione nonché una sorveglianza sull’attuazione. Con questa disposizione non ci si aspetta che tutte le organizzazioni siano soggette ai medesimi obblighi: da un lato le esigenze e le priorità basate sui rischi non sono le stesse in tutte le discipline sportive, e dall’altro anche le misure da adottare variano a seconda della funzione della singola organizzazione. Un compito della federazione nazionale può essere ad esempio quello di concepire e offrire formazioni sulla sicurezza, mentre la società locale dovrà far sì che i suoi monitori svolgano la formazione.
Capoverso 2: nell’emanare regole relative alla buona organizzazione e amministrazione per le
organizzazioni sportive, Swiss Olympic deve tenere conto delle diverse forme organizzative e dei vari livelli organizzativi esistenti nel mondo dello sport. Nel caso in cui la differenza di dimensioni, di struttura di affiliazione o di rischi esistenti lo giustifichi, deve essere possibile prevedere regole
diverse per organizzazioni diverse. Tale distinzione, che serve a rispettare il principio di
proporzionalità, non deve però spingersi fino al punto che, per alcune organizzazioni, determinate disposizioni possano risultare prive di significato o non applicabili. Se per esempio è necessario che ogni federazione sportiva nazionale, in applicazione dell’obbligo di cui al capoverso 1 lettera b
numero 8, preveda e assegni, nell’ambito dei più alti livelli dirigenziali, una funzione di delegato alle questioni etiche, tale regola non è obbligatoria per le società più piccole.
Capoverso 3: il rispetto e l’attuazione delle disposizioni emanate da Swiss Olympic rappresenta una condizione per le organizzazioni sportive che intendono beneficiare di aiuti finanziari della Confederazione. Le regole in vigore devono quindi essere liberamente consultabili, nella versione vigente, da tutte le organizzazioni sportive interessate sul sito Internet dell’associazione mantello Swiss Olympic.
Art. 72d Condizioni per l’ottenimento di aiuti finanziari
Capoverso 1: vista la sua attuale struttura associativa, l’associazione mantello Swiss Olympic ha di fatto la possibilità di pretendere dai suoi membri e dalle relative sottorganizzazioni l’attuazione e il rispetto delle regole che ha stabilito, come previsto anche dal suo attuale Statuto in materia di etica. Gli aiuti finanziari per la promozione dello sport, quali ad esempio i contributi G+S o i contributi per le
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