Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 15 pagine

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Art. 72h Responsabilità dell’organizzazione sportiva

L’articolo 18 capoverso 2 LPSpo vincola la concessione di aiuti finanziari alle organizzazioni sportive al loro adempimento degli obblighi in materia di etica dello sport. Per definizione le organizzazioni sportive non agiscono in prima persona, ma attraverso i loro organi e il personale ausiliario. Il problema si pone perciò quando l’organizzazione si vede imputare una determinata azione o omissione compiuta da una singola persona, ad esempio da un allenatore o da un accompagnatore.

Dal momento che le organizzazioni sportive sono tenute ad adottare le misure necessarie per attuare le regole di cui all’articolo 72c lettera a, se non danno seguito in misura sufficiente a tale obbligo di attuazione esse devono rispondere delle mancanze imputabili ai loro membri, impiegati o delegati.

In quanto beneficiarie di sussidi, le organizzazioni sportive sottostanno a un obbligo generale di informazione e documentazione in merito ai fatti che risultano rilevanti ai fini della concessione dei contributi. Devono quindi documentare alle autorità le misure adottate per prevenire gli abusi e le irregolarità commesse dai loro membri, impiegati o delegati.

Art. 72i Accordo per il trasferimento di aiuti finanziari

Capoverso 1: gli aiuti finanziari concessi alle federazioni sono spesso destinati a essere trasferiti alle sottorganizzazioni. L’articolo 41 OPSpo lo prevede espressamente per i contributi concessi all’associazione mantello e trasferiti alle federazioni sportive nazionali. Occorre garantire che gli obblighi a cui sono vincolati gli aiuti finanziari, in particolare relativamente agli standard etici, siano trasmessi anche a queste sottorganizzazioni e che il loro rispetto possa essere controllato direttamente dalle autorità federali. Un controllo di questo tipo è anche nell’interesse dell’organizzazione di livello superiore: se si può infatti presumere che le risorse da lei trasferite sono amministrate e impiegate in modo regolare, potrà assumere il suo ruolo dirigenziale in modo credibile. In caso contrario, i rischi legati a una cattiva amministrazione da parte di una sottorganizzazione ricadono alla fine sulla federazione di livello superiore.

Capoverso 2: il mancato rispetto degli obblighi in ambito etico da parte di beneficiari indiretti di contributi si traduce anche in una violazione dell’obbligo di vigilanza e di controllo del beneficiario diretto di contributi. In questi casi la restituzione dei contributi deve essere pretesa da quella organizzazione sportiva che ha ricevuto direttamente i contributi e che è dunque responsabile dell’utilizzo corretto di questi ultimi. Anche in tali casi un’eventuale richiesta di restituzione di contributi deve essere preceduta da una diffida in applicazione dell’articolo 28 della legge sui sussidi.

Occorre fare una distinzione tra il trasferimento degli aiuti finanziari e l’utilizzo di questi ultimi da parte del beneficiario finale. Per quanto riguarda l’utilizzo degli aiuti finanziari, cioè le spese effettuate dal beneficiario dei contributi con le risorse ricevute, non si intende che ad esempio il fornitore delle merci o dei servizi debba essere assoggettato agli standard etici in ambito sportivo. In questo contesto è molto più importante stabilire se il beneficiario degli aiuti finanziari debba essere eventualmente obbligato, in base all’articolo 17 capoverso 4 della legge sui sussidi, a garantire una concorrenza adeguata.

Allegato

Di norma l’elenco delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista del doping) è pubblicato annualmente dall’Agenzia mondiale antidoping (AMA) ed entra in vigore il 1° gennaio di ogni anno. Quali sostanze

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