Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 15 pagine
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4. Entrata in vigore
Le modifiche dell’ordinanza entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.
Relativamente all’entrata in vigore si pone la questione di come debbano essere trattati i casi verificatisi nel passato. Secondo i principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale – fatta salva la definizione di norme specifiche in tal senso – in caso di modifica delle basi legali si applica l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, regesto nonché consid. 2.3, DTF 129 V 4 consid. 1.2). Tale principio deve essere applicato anche nel presente caso, per evitare di generare incertezza giuridica sulla necessità di restituzione di aiuti finanziari da parte di organizzazioni sportive che, ad esempio, per ora non soddisfano ancora i requisiti in materia di governance.
5. Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’esecuzione delle nuove disposizioni dell’ordinanza può essere gestita con le risorse amministrative di personale esistenti.
La creazione di un servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente comporta notevoli ripercussioni dal punto di vista finanziario. La Fondazione Antidoping Svizzera ha calcolato spese supplementari pari a circa 1,1 milioni di franchi all’anno. Ha quindi inoltrato una domanda alla Confederazione e a Swiss Olympic per chiedere ulteriori prestazioni di sostegno di tale entità. Se venisse adottata la stessa ripartizione applicata nella lotta al doping, la Confederazione dovrebbe addossarsi 660 000 franchi all’anno (60% della cifra totale). Si tratta di spese supplementari relative al servizio di segnalazione.
Le risorse sollecitate saranno impiegate per allestire un servizio di prima consulenza e per creare e gestire strutture professionali atte a svolgere inchieste su eventuali violazioni delle disposizioni in ambito etico. La lotta al doping non deve risentire dei nuovi compiti della fondazione. A causa della mancanza di valori comparativi non è praticamente possibile stimare il numero di segnalazioni nonché il numero e l’entità delle procedure che verranno effettuate. È quindi difficile prevedere in anticipo il volume di lavoro del nuovo servizio di segnalazione. Per questo motivo, almeno in una prima fase, il servizio di segnalazione verrà dotato di una copertura di personale minima. A capo del servizio di segnalazione è prevista una persona, che entrerà a far parte della direzione della fondazione. Sono inoltre previste due persone, con una percentuale compresa tra il 60% e l’80%, che si occuperanno delle segnalazioni pervenute. Sarà inoltre necessario potenziare il servizio giuridico esistente e il settore delle inchieste. Se le capacità disponibili non dovessero essere sufficienti per svolgere le inchieste relative alle segnalazioni e per portare avanti le procedure, si prevede di assegnare determinati lavori a persone esterne o eventualmente a istituzioni esterne (es. studi legali).
I costi dell’organo disciplinare e di eventuali procedure disciplinari sono a carico delle federazioni sportive.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni per i Cantoni.
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