Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 15 pagine

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grandi manifestazioni sportive, possono però essere richiesti anche da organizzazioni sportive che non fanno parte della struttura associativa di Swiss Olympic. Tali organizzazioni non sono quindi tenute a rispettare i regolamenti associativi in virtù dell’affiliazione a Swiss Olympic. L’articolo 72b stabilisce tuttavia, come condizione per l’ottenimento di contributi, che tutte le organizzazioni sportive adottino misure efficaci al fine di attuare i principi della Carta etica. Le disposizioni sostanziali emanate dall’associazione mantello possono essere considerate come standard di settore per tutto l'ambito sportivo. Se tali regole sono giudicate legittime e adeguate dall’UFSPO, il loro rispetto costituisce una misura efficace a favore dello sport corretto e sicuro e viene quindi imposto a tutte le organizzazioni sportive che intendono richiedere aiuti finanziari.

Capoverso 2: si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72b capoverso 1 anche l’assoggettamento al sistema di segnalazione e sanzionamento secondo l’articolo 72e segg. da parte delle organizzazioni sportive, indipendentemente dal fatto che rientrino nella struttura associativa di Swiss Olympic. È tuttavia importante sottolineare che anche enti di diritto pubblico quali i servizi cantonali dello sport o i Comuni possono essere organizzatori responsabili di manifestazioni sportive che danno diritto a contributi. Questi enti sono assoggettati alle proprie regole relative all’organizzazione, alla gestione amministrativa e agli obblighi di comportamento dei propri impiegati e delegati. Il capoverso 2 si applica quindi esclusivamente alle organizzazioni di diritto privato.

Art. 72e Servizio di segnalazione nazionale indipendente

Swiss Olympic non deve solo emanare disposizioni relative agli obblighi di comportamento nello sport e alla governance delle organizzazioni sportive, ma anche adoperarsi affinché si indaghi su eventuali violazioni di tali regole e affinché le violazioni effettive vengano sanzionate. Le due funzioni saranno svolte rispettivamente da un organo nazionale di inchiesta e da un organo disciplinare, che dovranno funzionare in modo indipendente da Swiss Olympic e dalle federazioni sportive coinvolte.

I lavori del progetto Swiss Sports Integrity di Swiss Olympic erano incentrati, come già menzionato nell’introduzione, sulla creazione di un servizio di supporto e di segnalazione nazionale indipendente. Tale servizio, con sede presso la Fondazione Swiss Sports Integrity (ex Fondazione Antidoping Svizzera), sostituisce tutti i servizi finora gestiti dalle singole federazioni. Il servizio è entrato in funzione a inizio 2022. Il vantaggio di disporre di un servizio di segnalazione nazionale centralizzato consiste nella maggiore professionalità con la quale potrà essere gestito e nella sua distanza e indipendenza rispetto alle organizzazioni sportive oggetto di segnalazioni. In questo modo si garantisce che venga realmente dato seguito alle singole segnalazioni e che queste non vengano chiuse in un cassetto dalla federazione.

Per garantire l’indipendenza necessaria a tutti i livelli occorre disciplinare nell’atto costitutivo la composizione del consiglio di fondazione (diversità e competenze specialistiche) nonché le competenze di nomina e il diritto di proposta dei singoli membri del consiglio di fondazione.

Inserendo questo servizio di segnalazione nell’ordinanza sulla promozione dello sport come requisito per la concessione di sussidi si assicura una continuità del servizio anche in futuro.

Per quanto concerne l’assegnazione delle funzioni all’interno del servizio di segnalazione occorrerà garantire che, anche in questo caso, si applichino le regole della buona amministrazione. Ciò significa, tra le altre cose, che i posti devono essere assegnati attraverso una procedura trasparente, di norma basata su un bando pubblico e in seguito a una valutazione specializzata con particolare attenzione all’integrità dei candidati.

Lettera a: la persona che effettua la segnalazione non deve necessariamente essere coinvolta in prima persona da un comportamento scorretto o un’irregolarità né deve essere membro di un’organizzazione sportiva. L’accesso al servizio deve essere il più semplice possibile, per evitare che la segnalazione di

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