Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/125: Modifica dell’ordinanza sulla promozione dello sport; servizio di segnalazione nazionale e indipendente per lo sport svizzero · 15 pagine
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promozione dello sport per bambini, giovani donne e persone con disabilità) o di programmi di prevenzione.
Numero 3: con organi direttivi si intende l’organo esecutivo dell’organizzazione, quindi in particolare il
comitato della società o eventualmente il consiglio di fondazione, il consiglio di amministrazione ecc.
Si può presupporre una rappresentanza equilibrata dei sessi se in un organo composto da numerosi membri entrambi i sessi sono rappresentati almeno al 40 per cento. Se un organo direttivo è composto da massimo tre membri, almeno uno dei tre deve essere di sesso opposto agli altri.
Numero 4: le limitazioni della durata della carica sono uno strumento riconosciuto per contrastare rischi
di corruzione e favoritismi. Servono però anche a spingere le organizzazioni ad adoperarsi in modo regolare e tempestivo per assumere un numero sufficiente di giovani leve in posizioni di responsabilità. Secondo le raccomandazioni dell’IPACS, di norma una persona dovrebbe poter ricoprire una determinata carica per massimo 12 anni.
Numero 5: le decisioni dovrebbero esser prese esclusivamente nell’interesse dell’organizzazione,
indipendentemente dagli interessi concorrenti perseguiti dalle persone che ricoprono ruoli decisionali. Le parti interessate interne ed esterne nutrono maggiore fiducia in un’organizzazione che dimostra di affrontare e gestire in modo adeguato i conflitti di interesse. Regole adeguate contribuiscono a tutelare nelle proprie scelte l’organizzazione, ma anche singoli individui che presentano conflitti di interesse.
In conflitti di interesse possono derivare soprattutto dall’esercizio di doppie funzioni o da relazioni particolarmente strette. Queste ultime comprendono ad esempio rapporti di affari privati in corso o passati, relazioni di coppia, parentela o affinità, rapporti di dipendenza economica o di altro genere o ancora assidue relazioni private con persone interessate da una determinata decisione. Per gestire i conflitti di interesse in modo efficace occorre che le persone che partecipano alle decisioni dichiarino eventuali rapporti di interesse rispetto a ogni singola decisione. In questo modo l’organo decisionale può adottare le misure necessarie per evitare conflitti di interesse, in particolare la ricusazione della persona interessata.
Numero 6: le organizzazioni sportive possono assumersi le proprie responsabilità in modo completo
solo quando tutti i gruppi di interesse più importanti sono coinvolti nella decisione. I portatori di interesse sono maggiormente predisposti a collaborare in modo attivo con un’organizzazione e a sostenere le decisioni degli organi direttivi se hanno avuto la possibilità di esprimere la propria opinione. Nelle organizzazioni sportive gli atleti costituiscono senza dubbio uno dei gruppi di interesse più importanti e devono quindi essere adeguatamente rappresentati negli organi esecutivi quando si prendono decisioni. Tale necessità può essere soddisfatta in due modi: è possibile prevedere nello statuto che una rappresentanza di atleti sieda negli organi decisionali rilevanti o che tale rappresentanza sia interpellata prima dell’emanazione della decisione per tener adeguatamente conto della relativa opinione nel processo decisionale.
Numero 7: la protezione dei dati è parte integrante della protezione della personalità dei membri e dei
collaboratori. Non tutte le organizzazioni sportive sono consapevoli allo stesso modo di questo aspetto. In particolare si riscontra spesso una conoscenza non sufficiente degli obblighi derivanti dalla legge sulla protezione dei dati, in particolare dei principi stabiliti dall’articolo 4 (trattamento lecito dei dati, in particolare la raccolta; buona fede nell’elaborazione dei dati; rispetto del principio del vincolo dello scopo e proporzionalità nell’elaborazione dei dati).
Numero 8: la buona amministrazione di un’organizzazione non prevede solo l’emanazione di
regolamenti che stabiliscano i compiti e le responsabilità dei membri e dei collaboratori, ma
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