Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
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a. di un permesso di soggiorno valido dello Stato Schengen consultato; o
b. di un visto valido per soggiorno di lunga durata rilasciato dallo Stato
Schengen consultato.
3Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l’autorità competente dello Stato Schengen interessato.
4Fedpol registra in RIPOL le decisioni prese in virtù dell’articolo 68 capoverso 1 LStrI15.
5La SEM, le autorità cantonali della migrazione, fedpol e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono che l’ufficio SIRENE riceva senza indugio, al massimo entro 12 ore dalla ricezione della domanda di informazioni supplementari, le informazioni necessarie sulle loro decisioni, compresa la documentazione motivante la segnalazione.
6La SEM e fedpol possono trasmettere in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnaletici di natura biometrica contenuti in AFIS.
Art. 19c Misure
1In caso di riscontro positivo alla frontiera esterna, la segnalazione è cancellata ed è attivata un’eventuale segnalazione ai fini della non ammissione. L’ufficio SIRENE informa l’autorità segnalante competente di un altro Stato Schengen.
2In caso di riscontro positivo in Svizzera, le autorità cui compete l’esecuzione della LStrI16 o dell’espulsione giudiziaria decidono nel caso concreto le misure da disporre, sempreché non si applichi la procedura di cui al capoverso 3.
3Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell’Accordo del 21 giugno 199917 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196018 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere tutte le informazioni necessarie, in particolare i motivi alla base della segnalazione. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione titolari di un visto per soggiorno di lunga durato o di un permesso di soggiorno.
4Se l’autorità svizzera esamina la possibilità di rilasciare a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato autore della segnalazione ai fini del rimpatrio.
5La procedura di consultazione deve permettere di decidere se cancellare o mantenere la segnalazione.
15RS 142.20
16RS 142.20