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Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine

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3Per motivi inerenti alla sicurezza pubblica o interna si può eccezionalmente rinunciare alla registrazione di una segnalazione se è presumibile che possa ostacolare inchieste, indagini o un procedimento in corso.

Art. 9c Compatibilità delle segnalazioni

1Prima di inserire una segnalazione l’autorità segnalante verifica se la persona o l’oggetto in questione sono già segnalati. La verifica di una persona è effettuata mediante i dati dattiloscopici, se sono disponibili.

2Qualora vi sia già una segnalazione, l’ulteriore procedura è retta dall’articolo 23 paragrafi 2-4 del regolamento (UE) 2018/18628 e del regolamento (UE) 2018/18619, dall’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1862 e dall’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1861.

Art. 11 Dati

1I dati riguardanti persone e oggetti memorizzati nel SIS sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 3 capitolo 2.

2Nelle segnalazioni di persone sono registrati i dati seguenti:

a. cognomi;

b. data di nascita;

c. motivo della segnalazione;

d. misura da adottare;

e. dati dattiloscopici e immagini del viso, sempreché disponibili.

3I dati trattati nel sistema possono essere ricercati in base alle segnalazioni, alle persone, agli oggetti, alle fotografie, alle immagini del viso, ai dati dattiloscopici, alle tracce dattiloscopiche o ai profili del DNA.

4Se si viene a conoscenza di dati complementari o diversi in merito a una segnalazione esistente, tali dati sono aggiunti alla segnalazione conformemente all’articolo 59 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/186210 e all’articolo 44 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/186111.

Art. 11a Dati supplementari concernenti determinate segnalazioni di persone È obbligatorio registrare i dati seguenti:

a. per le segnalazioni ai fini dell’estradizione e le segnalazioni di persone ignote: il tipo di reato;

b. per le segnalazioni di persone bisognose di protezione:

1. l’autorità segnalante,

8 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2

9 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2

10 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2

11 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2