Progetto

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

3Mediante lo scambio di informazioni supplementari, l’ufficio SIRENE informa Europol su riscontri positivi in relazione a reati di terrorismo. Non sono trasmesse le informazioni che potrebbero compromettere le indagini in corso o la sicurezza di una persona oppure sarebbero in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato Schengen segnalante.

Art. 15a Ruolo della SEM

1La SEM è il servizio di contatto dell’ufficio SIRENE per le questioni relative alla consultazione o allo scambio di informazioni supplementari, alle segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.

2All’occorrenza, la SEM può chiedere informazioni supplementari alle autorità segnalanti.

3La SEM adotta le misure necessarie per mettere le informazioni a disposizione dell’ufficio SIRENE entro il termine previsto.

4In quanto servizio di contatto, la SEM può modificare o completare tutte le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.

Art. 18 cpv. 5

Abrogato

Art. 19 cpv. 3

Abrogato

Titolo dopo il titolo del capitolo 6

Sezione 1: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio

Art. 19a Condizione

I cittadini di Stati terzi possono essere oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio soltanto in presenza della pertinente decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel N-SIS è ordinata dal giudice che ha disposto la misura.

Art. 19b Procedura di segnalazione

1La SEM, le autorità cantonali della migrazione e le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria registrano nel SIMIC le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio e controllano se sono adempite le condizioni per una segnalazione nel SIS.

2L’ufficio SIRENE consulta un altro Stato Schengen per valutare se un cittadino di uno Stato terzo vada segnalato o, se è già oggetto di una segnalazione, se quest’ultima debba essere mantenuta, qualora il cittadino di uno Stato terzo sia titolare: