Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
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Art. 19d Compiti delle autorità competenti per la segnalazione
1Le autorità competenti per la segnalazione ai fini del rimpatrio di cui all’articolo 19b capoverso 1 verificano se le condizioni per una segnalazione nel SIS sono adempite.
2Mettono a disposizione dell’ufficio SIRENE i documenti e le informazioni seguenti:
a. la sentenza o la decisione su cui si basa il rimpatrio e che lo estende allo spazio Schengen;
b. una sintesi dei motivi che giustificano tale misura; e
c. le informazioni segnaletiche sulla persona segnalata, se disponibili.
3Effettuano nel sistema le modifiche dei dati personali comunicate dall’ufficio SIRENE.
4Garantiscono la loro raggiungibilità.
Titolo
Sezione 1a: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno
Art. 21 Procedura di segnalazione
1La SEM e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono la segnalazione dell’interessato nel SIMIC.
2L’ufficio SIRENE consulta un altro Stato Schengen per valutare se un cittadino di uno Stato terzo vada segnalato o, se è già oggetto di una segnalazione, se quest’ultima debba essere mantenuta, qualora il cittadino di uno Stato terzo sia titolare:
a. di un permesso di soggiorno valido dello Stato Schengen consultato; o
b. di un visto valido per soggiorno di lunga durata rilasciato dallo Stato Schengen consultato.
3Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l’autorità competente dello Stato Schengen.
4Fedpol registra in RIPOL i divieti d’entrata disposti in virtù degli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI19.
5La SEM, fedpol e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione
giudiziaria garantiscono che l’ufficio SIRENE riceva senza indugio, al massimo entro 12 ore dalla ricezione della domanda di informazioni supplementari, le
informazioni necessarie sulle loro decisioni, compresa la documentazione motivante la segnalazione.
19 RS 142.20