Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
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6La SEM e fedpol possono fornire in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnaletici di natura biometrica contenuti in AFIS.
Art. 22 cpv. 3-5
3Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell’Accordo del 21 giugno 199920 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196021 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere i motivi alla base di una segnalazione e tutte le informazioni necessarie. Lo stesso vale per i cittadini di Stati terzi titolari di un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.
4Se l’autorità svizzera esamina la possibilità di rilasciare a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato autore della segnalazione.
5La procedura di consultazione deve permettere di decidere se cancellare o mantenere la segnalazione.
Art. 24 cpv. 5
5In virtù dell’articolo 14a capoverso 2 lettera a la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti, se sussiste un indizio chiaro che gli oggetti siano collegati alla persona segnalata.
Art. 25a Occultamento della segnalazione
1Per non pregiudicare un’operazione in corso, l’ufficio SIRENE può occultare ai servizi interessati una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione per al massimo 48 ore se:
a. l’obiettivo dell’operazione non può essere raggiunto con altre misure;
b. l’UFG ha concesso l’autorizzazione; e
c. gli Stati Schengen coinvolti nell’operazione sono stati informati.
2Previo consenso dell’UFG, il termine secondo il capoverso 1 lettera c può essere prolungato di ulteriori periodi di 48 ore.