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Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine

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Art. 26 cpv. 1bis

1bisTutti gli Stati Schengen coinvolti in un’operazione sono inoltre automaticamente informati, mediante lo scambio d’informazioni supplementari, qualora una

segnalazione sia occultata secondo l’articolo 25a.

Titolo prima dell’articolo 28

Sezione 3: Segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione

Art. 28 Persone scomparse e persone bisognose di protezione

Possono essere segnalate:

a. le persone scomparse che devono essere arrestate e poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce;

b. le persone scomparse di cui si deve accertare il luogo di dimora;

c. le persone alle quali deve essere impedito di viaggiare ai fini della loro tutela.

Art. 29 Condizioni

1Le persone scomparse di cui all’articolo 28 lettera a possono essere segnalate soltanto nei seguenti casi:

a. devono essere obbligatoriamente internate per decisione di un’autorità competente;

b. sono minorenni.

2Le persone bisognose di protezione capaci di discernimento di cui all’articolo 28 lettera c possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se vi acconsentono o su ordine delle autorità cantonali di polizia.

3L’autorità che registra una segnalazione relativa a persone di cui all’articolo 28 lettere a e c, all’atto della registrazione, trasmette all’ufficio SIRENE la documentazione dell’autorità segnalante motivante la segnalazione.

4Le condizioni della segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione sono rette dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/186222.

5Alla segnalazione di persone scomparse può essere aggiunto il profilo del DNA soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1862.

6Conformemente all’articolo 14a, la segnalazione può essere integrata con la segnalazione di oggetti se sussiste un indizio chiaro che sono collegati alla persona oggetto della segnalazione.

22 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2