Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
2. la decisione o la sentenza alla base della segnalazione,
3. la categorizzazione del tipo di caso;
c. per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio:
1. un riferimento alla decisione alla base della segnalazione,
2. il termine per la partenza volontaria, sempreché sia stato concesso,
3. l’indicazione se la decisione di rimpatrio è connessa a un divieto d’entrata;
d. per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno:
1. un riferimento alla decisione alla base della segnalazione,
2. la categoria dei motivi della segnalazione.
Art. 11b Trattamento di profili del DNA, dati dattiloscopici, tracce
dattiloscopiche, fotografie e immagini del viso
1I profili del DNA, i dati dattiloscopici, le tracce dattiloscopiche, le fotografie e le immagini del viso possono essere registrati nel SIS soltanto se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 42 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/186212 e all’articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/186113.
2Una consultazione basata esclusivamente sui dati dattiloscopici o sulle tracce dattiloscopiche è ammessa:
a. a scopo d’identificazione, se non è possibile accertare l’identità della persona in base ai dati d’identità;
b. se tali dati sono scoperti sul luogo di commissione di un reato terroristico o di un altro reato grave, sono molto probabilmente attribuibili all’autore del reato e la consultazione avviene simultaneamente nell’AFIS.
Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva
1L’ufficio SIRENE chiede all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione in entrata di una persona scomparsa o bisognosa di protezione oppure di una persona o un
oggetto ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un
controllo mirato, se la segnalazione non è compatibile con:
Art. 14a Integrazione della segnalazione di una persona con un oggetto
1Per individuare il luogo di dimora di una persona segnalata, la segnalazione può essere integrata con un’informazione supplementare su un veicolo a motore, un rimorchio, una roulotte, un natante, un container, un aeromobile o un documento ufficiale vergine, se sussiste un indizio chiaro di connessione tra la persona segnalata e l’oggetto.
12 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
13 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2