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Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine

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d. le informazioni sono necessarie per eseguire una pena detentiva in seguito a un reato terroristico o a un altro reato grave.

3L’ufficio SIRENE informa gli altri Stati Schengen sulla diffusione di una segnalazione ai sensi del capoverso 2 lettera c.

4La segnalazione di oggetti di cui al capoverso 1 ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede e se sussistono indizi concreti di una collegamento con reati di terrorismo o altri reati gravi oppure con gravi minacce di cui al capoverso 2.

5Conformemente all’articolo 14b, la segnalazione può essere collegata con la segnalazione di oggetti se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 36

paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/186223.

Art. 34 Misure

1Le autorità competenti possono far trasmettere allo Stato Schengen autore della segnalazione, tramite l’ufficio SIRENE, le informazioni elencate qui di seguito raccolte in occasione dei controlli di polizia:

a. il luogo, il momento e il motivo del controllo;

b. l’itinerario e la destinazione del viaggio;

c. gli accompagnatori o i passeggeri nel veicolo, nel natante o nell’aeromobile di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati alla persona interessata;

d. qualsiasi identità e descrizione rivelate della persona che usa il documento vergine o il documento di identità oggetto della segnalazione;

e. gli oggetti di cui all’articolo 33 capoverso 1 che sono stati trovati;

f. il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container usati;

g. gli oggetti e i documenti di viaggio trasportati;

h. le circostanze in cui la persona o gli oggetti di cui all’articolo 33 capoverso 1 sono stati trovati;

i. tutte le altre informazioni richieste dallo Stato Schengen autore della segnalazione, sempreché la trasmissione sia conforme all’articolo 7 capoverso 1 della legge del 28 settembre 201824 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

2Se la segnalazione di persone e oggetti è collegata a una segnalazione secondo l’articolo 14b, l’ufficio SIRENE può trasmettere allo Stato autore della segnalazione le informazioni di cui al capoverso 1.

23 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2

24 RS 235.3