Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
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3Le competenze nell’ambito della sorveglianza discreta, del controllo d’indagine e del controllo mirato sono rette dall’articolo 37 paragrafi 3-5 del regolamento (UE) 2018/186225.
4Un’autorità può far trasmettere dati soltanto se dispone anch’essa della facoltà di procedere a una sorveglianze discreta, un controllo d’indagine e un controllo mirato.
5Se non dispone della facoltà di procedere a controlli mirati, le informazioni devono essere trasmesse nell’ambito di un controllo d’indagine, sempre che l’autorità sia abilitata a procedere a un controllo d’indagine.
6Se non dispone della facoltà di procedere a controlli d’indagine, le informazioni devono essere trasmesse nell’ambito di una sorveglianza discreta, sempre che l’autorità sia abilitata a procedere a una sorveglianza discreta.
Titolo prima dell’art. 34a
Sezione 5a: Segnalazione di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta
Art. 34a Condizioni
Ai fini dell’identificazione di persone sconosciute ricercate possono essere registrati nel SIS i dati dattiloscopici e le tracce dattiloscopiche completi o incompleti di indiziati di reato se:
a. i dati dattiloscopici e le tracce dattiloscopiche sono stati trovati sul luogo di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
b. è molto probabile che appartengano all’autore del reato; e
c. non consentono l’identificazione in altri sistemi d’informazione nazionali o internazionali.
Art. 34b Misure
1In caso di riscontro positivo, l’ufficio SIRENE contatta lo Stato Schengen autore della segnalazione per far verificare:
a. l’identità della persona;
b. se sussiste una concordanza dei dati dattiloscopici o delle tracce dattiloscopiche.
2Se lo Stato Schengen autore della segnalazione conferma l’identità della persona o la concordanza dei dati dattiloscopici o delle tracce dattiloscopiche, l’Ufficio SIRENE trasmette alo Stato richiedente:
a. le indicazioni sull’identità della persona; o
b. l’informazione che non vi sono indicazioni sull’identità della persona.
3Se una persona oggetto di una segnalazione è stata identificata, lo Stato Schengen autore della segnalazione cancella la relativa segnalazione.
25 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2