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Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 51 pagine
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i. indirizzo;
j. cognome del padre e della madre.
Art. 43 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di persone
1Conformemente agli articoli 53 paragrafi 1-7 e 55 paragrafi 1-4 e 6 del regolamento (UE) 2018/186226, agli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2018/186127 e all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/186028, le segnalazioni di persone sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.
2Le segnalazioni ai fini del rimpatrio sono cancellate non appena è avvenuto il rimpatrio dalla Svizzera o è pervenuta una conferma del rimpatrio. La SEM può assumere i compiti dei Cantoni se la cancellazione ne risulta semplificata.
3Le segnalazioni di persone sono cancellate automaticamente entro i seguenti termini:
a. ai fini del rimpatrio oppure della non ammissione e del divieto di soggiorno: dopo tre anni;
b. per l’arresto ai fini dell’estradizione: dopo cinque anni;
c. di persone scomparse: dopo cinque anni;
d. di persone bisognose di protezione: dopo un anno;
e. in vista della partecipazione a un procedimento penale: dopo tre anni;
f. ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato: dopo un anno;
g. di indiziati di reato la cui identità è sconosciuta: dopo tre anni.
4L’ufficio SIRENE è informato automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione programmata dal sistema.
5L’ufficio SIRENE controlla, d’intesa con l’autorità segnalante in RIPOL, se è necessaria una proroga della segnalazione.
6La SEM è informata automaticamente, con quattro mesi d’anticipo, sulla cancellazione delle segnalazioni in uscita dal SIMIC programmata dal sistema.
7Prima della cancellazione automatica della segnalazione, la SEM controlla se è necessaria una proroga della segnalazione e, all’occorrenza, contatta l’autorità segnalante nel SIMIC.
8Una segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario e proporzionale allo scopo. In tal caso è necessaria una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.
26 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
27 Cfr. nota all’art. 3 cpv. 2
28 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione secondo GU L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 1